LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8219/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
D.L.L.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2618/26/2017 della Comr-nissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata il 08/09/2017;
udita la relazione de114 causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO
Che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui non replica, l’intimato, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva dichiarato inammissibile ‘l’appello proposto avverso la sentenza n. 520/04/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto da D.L.L.P., avverso una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il controricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
CONSIDERATO
Che:
1. Va preliminarmente precisato che la domanda di definizione agevolata delle controversie presentata dal contribuente non è idonea a consentire la sospensione del presente giudizio.ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018. Invero, il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, la stessa in relazione alla quale risulta avanzata la predetta domanda, ed al riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale, affermato da Cass. n. 7099 del 2019, condiviso dal Collegio, che, richiamando le disposizioni sugli atti condonabili, afferma che “In tema di definizione agevolata delle controversie, D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento D.P.R. n. 6110 del 1973, ex art. 36-bis (ma anche D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis), che non si fonda su. un accertamento discrezionale dell’Amministrazione bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione”, quando, come nel caso di specie, non si fa questione alcuna del merito della pretesa erariale.
2. L’Agenzia ricorrente con il primo motivo censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello sul falso presupposto che esso fosse privo di motivi specifici di impugnazione.
2.1. Il motivo è fondato, visto che la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che “l’Ufficio appellante (…) ha omesso di indicare i motivi specifici dell’impugnazione” laddove invece l’atto di appello richiamato e trascritto nel ricorso (ma anche allegato al medesimo) contiene doglianz& niente affatto generiche, ma specificamente articolate a sostegno delle difese dell’Agenzia.
2.2. Del resto, qwesta Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018, 1200/2016) ha evidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa le decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo Giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al Giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi.
2.4. Si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cui l’appello aveva riproposto puntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal primo Giudice, sulle quali la CTR ha omesso di pronunciarsi.
3. Gli altri motivi di ricorso, con cui la difesa erariale deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (secondo motivo), per extrapetizione e omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (terzo motivo) e per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 38-bis, (quarto motivo) sono inammissibili. Invero, (cfr., Cass., Sez. U, sent. n. 3840 del 20/02/2007 – Rv. 595555-01) “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con’ la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche.in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”.
4. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla competente CTR per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della PUGLIA, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019