Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27186 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19841-2018 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPONIO LETO 2, presso lo studio dell’avvocato ROSSI UMBERTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 186/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte.

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Lombardia con sentenza n. 186/15/2018, depositata il 15.1.2018 non notificata, a seguito di rinvio di questa Corte accoglieva l’appello di N.G. e condannava l’amministrazione al rimborso della somma di Euro 13.743,40 indebitamente versata a titolo di IRAP e alle spese di lite dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità, liquidandole complessivamente in Euro 2000,00.

Avverso la sentenza della CTR N.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

1.Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare, in una con il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 4 e 5, del D.M. n. 55 del 2014, del D.L. n. 223 del 2006, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, imputa alla CTR di aver proceduto alla liquidazione delle spese di lite unitariamente e non in relazione alle singole fasi, prescindendo dall’indicazione del sistema di liquidazione adottato e della tariffa professionale applicabile e senza rispetto dell’inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa;

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in quanto la CTR non aveva tenuto conto che egli era stato condannato al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria.

Esse sono fondate avendo in effetti la CTR proceduto alla liquidazione delle spese di lite in termini complessivi ed in violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 585 del 1994 e dal D.M. n. 55 del 2014 applicabili alla fattispecie e per non avere tenuto conto che essendo stato il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nei giudizi di merito, l’Agenzia delle Entrate andava condannata alla restituzione, in favore del N. delle somme da questi versate in esecuzione delle sentenze.

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass. 19482/2018).

A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla CTR del Lazio anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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