Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27209 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9040/2017 R.G. proposto da:

GIEMME s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, M.M.G., rappresentata e difesa dall’avv. ISOLA Rocco, ed elettivamente domiciliata in ROMA alla via Vaglia, n. 59, presso lo studio legale dell’avv. DELLI COLLI Giacomo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6829/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 11/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2007, risultante dall’applicazione degli studi di settore, la società contribuente ha impugnato per cassazione, con tre motivi, cui ha replicato l’amministrazione finanziaria con controricorso, la sentenza della CTR laziale che aveva rigettato l’appello proposto dalla predetta società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

A seguito del deposito, da parte della società contribuente, dell’istanza di sospensione del processo D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, con cui manifestava l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla citata legge, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3989 del 2019, ha disposto la sospensione del processo.

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, D.L. citato, ex art. 11, comma 8, u.p., in quanto la società contribuente ha corredato l’istanza con la prova del versamento dell’importo dovuto (anche quale prima rata) in applicazione del beneficio.

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte) nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del citato articolo, comma 10, quarta parte.

Pertanto, il processo va dichiarato estinto, restando le relative spese processuali a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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