Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27316 del 24/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18657-2018 proposto da:

MMTG COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE LOPIANO, BRUNO CANTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10392/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 7 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso della MMTG Costruzioni s.r.l. contro l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ufficio aveva determinato maggiore imposta di registro in conseguenza di assegnazione aì soci di beni immobili, in specie suolo edificatorio, a seguito di liquidazione di società di cui la MMTG Costruzioni s.r.l. era socia. Rilevava la CTR il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, avendo la società contribuente censurato l’atto impositivo per avere l’Ufficio applicato l’imposta di registro, laddove, trattandosi di terreni edificabili, era nella specie applicabile l’IVA, mentre la commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso rideterminando il valore delle aree, nonostante la questione relativa all’effettivo valore degli immobili fosse stata genericamente prospettata solo nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 7 giugno 2018, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51, nonchè dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR erroneamente rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. Il ricorso è fondato.

Come emerge dalla stessa decisione impugnata, la società contribuente, oltre ad aver prospettato in primo grado la questione dell’alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio aveva contestato la legittimità dell’atto impositìvo “in quanto basato su di una mera presunzione di valore che non ha attinenza alcuna con la realtà dello stato di fatto del cespite come richiesto dalla legge”.

Inoltre, come risulta dal passaggio delle controdeduzioni riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, l’Ufficio, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ha preso posizione sulla questione relativa al valore del bene, deducendo che “la ricorrente ha contestato il maggior valore accertato con una motivazione generica e succinta, mentre d’altra parte l’Ufficio ha elencato molteplici atti di trasferimento di beni similari, in base ai quali ha ricavato il valore accertato per il terreno in questione”.

Non ricorre, pertanto, il vizio di ultrapetizione rilevato dalla CTR, il quale postula che il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019

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