Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27318 del 24/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21472/2016 R.G. proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO B. & R., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via Casetta Mattei n. 239, presso lo studio legale dell’avv. SERGIO TROPEA, rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANNA FONDACARO, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3310/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

FATTO e DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento dell’IRAP relativa all’anno d’imposta 2004, la contribuente ha impugnato per cassazione, con due motivi, cui ha replicato la difesa erariale con controricorso, la sentenza della CTR-Sicilia (Catania) che aveva accolto l’appello proposto dalla predetta amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

A seguito del deposito, da parte della contribuente, dell’istanza di sospensione del processo D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, con cui manifestava l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla citata legge, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 24795 del 2017, ha disposto la sospensione del processo.

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, citato D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, u.p., in quanto il contribuente ha corredato l’istanza con la prova del versamento dell’importo della prima rata dovuta in applicazione del beneficio.

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare alla società contribuente entro il 31 luglio 2018 (citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, prima parte) nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del citato art. 11, comma 10, quarta parte.

Pertanto, il processo va dichiarato estinto, restando le relative spese processuali a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019 Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019

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