LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3898-2017 proposto da:
M.A., S.G., P.P., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LANAVE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE FASSI;
– ricorrenti –
contro
DE VIZIA TRANSFER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 263/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/08/2016 R.G.N. 421/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPE FASSI;
udito l’Avvocato PAOLA FIECCHI per delega verbale Avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 5 agosto 2016, la Corte d’appello di Cagliari rigettava le domande proposte da M.A., P.P. e S.G., già dipendenti di So.Ge.Co. s.n.c., concessionaria da anni della gestione della discarica di rifiuti sita in ***** (da cui erano stati licenziati per cessazione dell’appalto), di accertamento del diritto di essere assunti dal 1 luglio 2011, con il medesimo livello di inquadramento e di retribuzione, da De Vizia Transfer s.p.a., subentrata nella gestione della discarica con contratto del 16 giugno 2011 che la obbligava anche all’assunzione del personale della precedente società gestrice (come da elenco allegato nel quale erano indicati anche i loro nominativi) e di sua condanna al pagamento delle relative differenze retributive: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva il subentro di De Vizia Transfer s.p.a. non già nell’appalto conferito a So.Ge.Co. s.n.c. di gestione della discarica di *****, per esaurimento della capienza, ma nel diverso appalto di gestione dell’impianto di pre-trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in località ***** gestito da Atzwanger s.p.a.: con la conseguenza del diritto di assunzione degli ex dipendenti di So.Ge.Co. s.n.c. non in base all’art. 6 del CCNL Fise, in assenza di avvicendamento nel medesimo appalto, ma all’art. 14, lett. l) del capitolato e quindi soggetto ad una verifica di compatibilità con i profili professionali occorrenti, esclusa per ognuno dei tre lavoratori ricorrenti, in esito a critica ed argomentata disamina delle risultanze istruttorie.
Con atto notificato il 2 (6) febbraio 2017, M.A., P.P. e S.G. ricorrevano per cassazione con tre motivi, cui resisteva la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
La causa, già fissata per la pubblica udienza del 12 febbraio 2019, era rifissata all’odierna a seguito di rinvio a nuovo ruolo per il documentato impedimento del difensore dei ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del capitolato tecnico del dicembre 2010 allegato al contratto d’appalto del Comune di ***** a De Vizia Trasfer s.p.a. del 9 novembre 2011, in riferimento agli artt. 1362 c.c. e ss., per erronea interpretazione dell’obbligo di assunzione dei dipendenti già di So.Ge.Co. s.n.c. sulla base, non già del documento contrattuale in cui erano indicati nominativamente i tre lavoratori, ma del criterio sussidiario di una supposta “realtà presupposta dalle parti”.
2. Con il secondo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CCNL Fise e art. 2077 c.c., per l’applicabilità diretta ed immediata della norma collettiva denunciata, senza alcun margine di discrezionalità dell’impresa subentrante nell’appalto di servizi, neppure in riferimento alla verifica di compatibilità delle mansioni dei lavoratori della precedente impresa appaltatrice con i profili di professionalità occorrenti, per la previsione di un obbligo legale di assunzione (a seguito della modificazione della norma collettiva, che prima stabiliva un regime di facoltà a trattativa sindacale), dovendo pertanto il nuovo concessionario subentrante, mantenere inalterato l’organico dei lavoratori, non essendo poi giustificata una distinzione tra i lavoratori presenti in discarica (secondo l’errata individuazione dalla Corte territoriale di due diversi regimi di trattamento, in relazione ai due impianti di gestione della discarica e di pre-trattamento dei rifiuti in dipendenza di due diversi contratti di appalto), a pena di una disparità fondata sull’inquadramento formale dell’appalto e non sull’attività effettivamente svolta da ogni lavoratore.
3. Con il terzo, i ricorrenti deducono omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la valutazione dell’elenco completo dell’organico dei lavoratori effettivamente assunti dalla nuova concessionaria, tale da smentire la diversa interpretazione a fondamento della decisione della Corte territoriale.
4. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.
4.1. La Corte territoriale ha accertato in fatto, “all’esito della copiosa istruttoria documentale e testimoniale e tenendo conto dei fatti pacifici… ” (così all’esordio del primo capoverso di pg. 4 della sentenza), l’esistenza di due distinti appalti aventi diversità di oggetto: l’uno, di gestione della discarica di *****, conferito a So.Ge.Co. s.n.c. e l’altro, di gestione dell’impianto di pre-trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, conferito ad Atzwanger s.p.a.; inoltre, il subentro di De Vizia Trasfer s.p.a. nell’appalto conferito a quest’ultima società e la definitiva cessazione del primo appalto per esaurimento della capienza della discarica (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 4 all’ultimo di pg. 5 della sentenza). Sicchè, essa ha potuto testualmente affermare: “Da questa situazione di fatto deriva anzitutto che effettivamente” De Vizia Trasfer s.p.a. “non è succeduta alla SO.GE.CO. nella conduzione dell’appalto, ma unicamente alla società Atzwanger” (così al primo capoverso di pg. 5 della sentenza).
4.2. La suddetta verificata esclusione di avvicendamento nell’appalto in questione ha comportato, secondo una piana interpretazione letterale del testo (“in caso di avvicendamento nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi… 2. L’impresa subentrante assume ex novo… tutto il personale in forza a tempo indeterminato… addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”) l’inapplicabilità dell’art. 6 CCNL Fise Assoambiente (integralmente prodotto dai lavoratori in allegato sub 1 al ricorso e nella trascrizione dell’articolo a pgg. 14 e 15 del ricorso).
Da ciò la Corte sarda ha tratto la corretta conseguenza dell’inesistenza di un obbligo di De Vizia Trasfer s.p.a. di assumere il personale in forza presso So.Ge.Co. s.n.c. in via diretta (non applicandosi, per la ragione accertata, il suindicato articolo del CCNL), ma sulla base dell’art. 14, lett. l) capitolato tecnico allegato al bando di gara, previa una verifica filtrata dal criterio di “compatibilità con le norme ed i profili di professionalità occorrenti” (così al quint’ultimo e quart’ultimo alinea di pg. 8 della sentenza). Ed essa ha negato che una tale compatibilità ricorresse, in esito ad un accertamento in fatto fondato sulle risultanze istruttorie, neppure confutate dai lavoratori ricorrenti, criticamente e diffusamente argomentato (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 11 della sentenza).
4.3. Non è poi sindacabile un’interpretazione, come quella offerta in modo argomentato dalla Corte territoriale, degli obblighi di assunzione a carico di De Vizia Transfer s.p.a., come risultanti dal contratto di appalto in riferimento al capitolato tecnico allegato al bando di gara e al relativo elenco nominativo di lavoratori (prodotti in unione sub 2, 3 e 4 al ricorso), sulla premessa di una “situazione contrattualmente” definita “non chiara” (così al quarto alinea del primo capoverso di pg. 8 della sentenza) e pertanto giustificante l’insufficienza del solo criterio ermeneutico, nella ricostruzione della volontà delle parti, del canone gerarchicamente prioritario di letteralità, ai sensi dell’art. 1362 c.c. (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; Cass. 15 luglio 2016, n. 14432; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20564). E per tale ragione, essa ha giustificato l’inidoneità del mero riferimento diretto all’elenco nominativo dei lavoratori suindicato, ricorrendo in modo appropriato al canone sussidiario, integrativo di quello principale dell’art. 1362 c.c., della conservazione di un significato dell’obbligo contrattuale (art. 1367 c.c.) coerente con “la realtà presupposta”. Questa poi deve essere correttamente intesa, non già come dai ricorrenti alla stregua di una mera configurazione astratta prevaricante un supposto (questo sì) dato documentale contrattuale certo e chiaro (secondo la critica del percorso interpretativo giudiziale ai primi due capoversi di pg. 12 del ricorso), ma piuttosto come l’accertata ricostruzione del fatto su cui si è innestata la disciplina contrattuale dell’appalto di servizi in cui è effettivamente subentrata De Vizia Transfer s.p.a.
4.4. E allora, sostanziandosi nella contestazione (pure infondata) del risultato interpretativo di approdo della Corte territoriale per una mera contrapposizione dell’interpretazione della parte a quella giudiziale (Cass. 25 ottobre 2006, n. 22889; Cass. 4 giugno 2010, n. 13587), la doglianza si traduce in una critica inammissibile alla ricostruzione della volontà negoziale così come operata dal giudice di merito (Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136); pure trattandosi di un’interpretazione assolutamente plausibile, nemmeno essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891).
5. Il terzo motivo, relativo ad omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti di mancata valutazione dell’elenco completo dell’organico dei lavoratori effettivamente assunti dalla nuova concessionaria, è inammissibile.
5.1. Esso non deduce infatti un fatto storico di cui sia stato omesso l’esame, nell’accezione del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), quanto piuttosto una valutazione giuridica contestata, sulla base di un documento (” l'”elenco completo degli assunti” mai fornito dalla società “: così al terz’ultimo capoverso di pg. 35 del ricorso) che avrebbe dovuto essere acquisito in funzione probatoria di un fatto, consistente nell’individuazione dell’organico impiegato da De Vizia Transfer s.p.a. nella gestione dell’appalto de quo.
5.2. Il motivo si risolve pertanto in una sostanziale contestazione della valutazione probatoria alla base dell’accertamento della Corte territoriale in merito al fatto denunciato come omesso nell’esame, pure adeguatamente argomentato (per le ragioni in particolare esposte dal primo periodo di pg. 9 al primo capoverso di pg. 11 della sentenza) e pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356; 24 ottobre 2018, n. 27033).
6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’infondatezza del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i lavoratori alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2019