Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.23469 del 18/11/2016
La tutela costituzionale della stampa assicurata dall’art. 21, comma 3, Cost. si applica anche al giornale o periodico pubblicato con mezzo telematico, in via esclusiva o meno, quando esso presenti i medesimi caratteri del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo, e sia quindi dotato di testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato con un direttore responsabile, una redazione e un editore iscritto nel registro degli operatori della comunicazione, e destinato all’attività professionale di informazione rivolta al pubblico mediante raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.
Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio delle notizie pubblicate, il giornale telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimenti cautelari preventivi o inibitori aventi contenuto equivalente al sequestro o comunque idonei a impedirne o limitarne la diffusione, ferma restando l’eventuale concorrente tutela prevista in materia di diffusione dei dati personali.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3877 del 17/02/2020
Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.