LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16425-2018 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNIBALE CONFORTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE 80242250589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1192/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBER’T’O RIVERSO.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Catania con la sentenza n. 1192/17 accogliendo il gravame del Ministero della Salute ed in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda proposta da L.G. intesa ad ottenere l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, in relazione al danno irreversibile subito per aver contratto l’epatite cronica LICV a seguito della trasfusione di sangue cui era stata sottoposta nel dicembre del 1985.
Ad avviso della Corte la domanda amministrativa era intempestiva poichè era stata presentata quando il termine di decadenza fissato dalla legge – con decorrenza dall’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997, per le epatiti post trasfusionali contratte prima della stessa, giusto l’orientamento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 15352/2015 era già decorso; dalla documentazione allegata in atti emergeva che già in data 3 luglio 1992 all’appellata era stata diagnosticata un’epatite cronica da virus C ed erano state indicate, quale possibile fonte di infezione, le trasfusioni effettuate nel passato; e la stessa diagnosi era stata ribadita nel 1995 e confermata nel 1999.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.G. con due motivi ai quali ha resistito il ministero della salute.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.
RILEVATO
CHE:
col primo motivo di ricorso si deduce violazione c/o falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, in combinato disposto con l’art. 4, comma 4 della legge cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 non avendo la Corte d’appello tenuto conto che, ai fini del decorso del termine triennale di presentazione dell’istanza, occorre la conoscenza di un danno da epatite idoneo a far nascere il diritto; e pertanto il concetto di conoscenza del danno che permette la decorrenza del termine triennale non coincide con la data di conoscenza della sola cronicità dell’epatite essendo necessario che si abbia la consapevolezza di un danno irreversibile manifestatosi come danno clinico ascrivibile al minimo alla 8 categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 30 dicembre 1981, n. 334.
2.- Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, in combinato disposto con l’art. 3, comma 3 della legge cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per l’omssa considerazione del momento di consapevolezza della eziologigia post trasfusionale della epatite accertata dal giudice di primo grado o in subordine per omesso accertamento.
3.- 1 motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono fondati nei limiti delle seguenti considerazioni.
La L. n. 210 del 1992, art. 3, della per quanto qui interessa prevede: “1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in ari, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
2. Alla domanda è allegata la documenta pione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati relativi all’evento trasfusionale o all’emoderivato, nonchè la data dell’avvenuta infezione da HIV. 4.- Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, ai fini della corretta identificazione del termine di decadenza in questione, riguardante la presentazione dell’istanza in sede amministrativa, anzitutto va distinta la conoscenza della patologia dalla conoscenza del nesso di causa; dal momento che allo scopo non basta la prima ed occorre la conoscenza della correlazione tra l’epatite e l’intervento terapeutico praticato, da intendersi quale elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario (ordinanza n. 25265 del 15/12/2015). Ed invero “il danno” alla cui conoscenza la legge ricollega il dies a quo del termine non è la malattia in sè e per sè; ma è l’evento indennizzato dalla legge completo quindi del fattore causale.
5.- La predetta conoscenza deve comprendere anche la natura irreversibile del danno. Ne consegue che la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sè il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post-trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l’assistito, dell’esistenza di un danno irreversibile. (sentenza n. 837 del 18/01/2006).
6.- Inoltre, ai fini della decorrenza del termine, è decisiva la conoscenza che lo stesso danno irreversibile possa essere inquadrato – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, dal momento che rientra nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria (cfr. Cass. S.u. 8064 e 8065 del 2010, ord. sez. VI lav. n. 22706 del 2010 e n. 19811 del 2013; Cass. 3693 del 2016).
7.- Alla conoscenza effettiva è però parificata la ragionevole conoscibilità del danno; dato che la conoscenza si realizza quando il soggetto è in grado, secondo un parametro di ordinaria diligenza, di individuare la causa della patologia cui è affetto e rapportare quindi la propria malattia ad uno degli eventi dannosi previsti dalla L. n. 210 (cfr. Cass. 17.1.2005 n. 753).
8.- Nel caso in esame la Corte d’appello, riformando la statuizione di primo grado, ha affermato che dalla documentazione allegata in atti emergeva che l’appellata fosse a conoscenza della diagnosi di epatite cronica da virus C e della possibile correlazione con le trasfusioni effettuate nel passato già da un periodo risalente e più ampio di quello triennale che separa dalla data della domanda amministrativa. Ma nessuna prova la Corte ha attestato esistesse circa la consapevolezza in capo all’avente diritto che il danno riportato fosse ascrivibile in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; con ciò violando il principio secondo cui per la decorrenza del termine triennale di decadenza non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell’epatopatia post trasfusionale, dal momento che la conoscenza del danno postula che esso si manifesti all’esterno e divenga “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua gravità e rilevanza giuridica; talchè deve coesistere la conoscenza o conoscibilità dei presupposti per l’indennizzo, e quindi anche la consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del superamento della soglia di indennizzabilità (Cass.S.U. nn. 8064 e 8065 del 2010 cit., Cass. n. 837 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 12019 del 2016).
9.- Nel caso in esame la Corte non si è attenuta a detti principi ed ha errato nel confondere la diagnosi della malattia con la consapevolezza della sua riconducibilità ad emotrasfusioni da cui soltanto decorre il termine triennale di decadenza; così violando, come denunciato, il disposto della L. n. 210 del 1992, art. 3.
10.- Per le considerazioni esposte il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra indicati e provvederà sulle spese del giudizio.
Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019