Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.27716 del 29/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25619/2016 proposto da:

B.V.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GREGIS;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 148/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/04/2016 r.g.n. 440/2015.

RILEVATO

1. che l’odierno ricorrente, laureato in Medicina e Chirurgia, aveva frequentato i Corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia, conseguendo il diploma negli anni compresi tra il 2000 ed il 2004;

2. che aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e l’Università degli Studi di Brescia per ottenere:

1) in via principale, l’accertamento, tra il ricorrente e l’Università, di un rapporto di formazione e lavoro subordinato o comunque un contratto di lavoro subordinato formativo, con conseguente condanna delle resistenti al pagamento delle differenze retributive, contributive e previdenziali; in via subordinata, fosse accertato che solo a seguito dell’adozione dei D.P.C.M. del 2007 lo Stato Itali ha correttamente trasposto la direttiva 93/16/CEE e, quindi, dichiarato il diritto all’adeguata remunerazione; in via di ulteriore subordine, fossero condannate le resistenti all’incremento annuale della borsa studio in relazione al tasso di inflazione programmato e/o alla rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del SSN;

3. che il Tribunale accolse le domande, sia quanto alla rideterminazione triennale D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, sia pure dal 24.11.2003 (nei limiti della prescrizione) che quanto al risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva 82/76/CEE;

5. che la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande per infondatezza del merito sulla scorta delle argomentazioni che seguono:

– la pretesa del medico specializzando di vedersi applicato retroattivamente del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, era infondata, al pari della domanda volta alla condanna dello Stato al risarcimento dei danni, perchè il legislatore nazionale aveva dato corretta attuazione alle direttive Comunitarie, disciplinando, già con il D.Lgs. n. 257 del 1991, la formazione specialistica dei medici e riconoscendo in favore di questi ultimi il diritto a percepire la borsa di studio e non poteva dirsi scelta illegittima quella legislativa di riconoscere maggiori emolumenti dal 2006/2007, poichè la misura degli emolumenti risultava rimessa alla discrezionalità del legislatore.

– quanto poi all’adeguamento previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, secondo cui l’importo della borsa di studio va rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale” la corte ha ritenuto fondata l’eccezione di totale prescrizione reiterata dalle difese pubbliche, in difetto idoneo atto interruttivo, non ravvisabile nella lettera 24.11.08, riguardante credito retributivo (differenza retribuzione spettante/percepita) diverso dalla rideterminazione triennale borsa di studio;

6. che avverso questa sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e l’Università degli Studi di Brescia sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

7. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, e 5, la violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 82/76, 75/362 e 75/363, D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 4, 6, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 39,46 e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per responsabilità da inadempimento tardivo e parziale nell’attuazione delle Direttive CEE e mancata adeguatezza della remunerazione del ricorrente, in cui sarebbe incorsa la corte di appello, nel ritenere infondata la domanda di risarcimento del danno e adeguato il trattamento economico ricevuto dal ricorrente;

8. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., in cui sarebbe incorsa la corte di appello ritenendo prescritto il diritto alla rideterminazione triennale della borsa, sul rilievo della esclusione della natura di atto interruttivo della lettera del 24.11.08;

3. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la motivazione apparente, erronea e contraddittoria che avrebbe reso la corte di appello nel ritenere che la lettera del 24.11.08 fosse inidonea ai fini della interruzione della prescrizione;

che il primo motivo prospetta questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449 pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame;

che in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che:

– la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;

la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione;

con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005; ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1;

non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;

non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/Ce non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico;

la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

che sulla scorta dei principi innanzi richiamati, il primo motivo deve essere rigettato;

che anche il secondo e il terzo motivo, tuttavia, devono essere rigettati poichè questa corte ha stabilito “l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01; v. anche Cass. 4809/2019 che stabilisce come ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto alli adeguamento triennale previsto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”; che, pertanto, le questioni proposte nei suddetti motivi con le quali il ricorrente si duole dell’omessa considerazione della missiva quale fatto interruttivo della prescrizione risultano assorbiti;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472