Codice Civile > Articolo 2943 - Interruzione da parte del titolare

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Vigente al

La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.

La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.15137 del 31/05/2021

Il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà su bene immobile continua a scorrere utilmente anche dopo la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, R.D. n. 267 del 1942, ex art. 88 poichè l’interruzione del possesso conseguirà solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente nelle forme e modi prescritti dagl’artt. 1165 e 1167 c.c.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36627 del 25/11/2021

La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, l'interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il possesso "ad usucapionem". Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del diritto del titolare, il possessore potrà invocare l'usucapione in forza della protrazione del suo possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il riconoscimento del diritto del "dominus".

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