Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27982 del 30/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18298-2018 proposto da:

SACIS IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore T.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO FILIACCI;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO PROVIS SRL, AGRICOLA BEA SRL, P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 129/2018 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento del 1 motivo di ricorso.

RILEVATO

che:

SACIS s.r.l. in liquidazione, debitore di Sedicibanca s.p.a. poi San Paolo Provis s.r.l., che a sua volta aveva avviato un’esecuzione forzata nei confronti della Società Agricola BEA, s.r.l., quale terza datrice d’ipoteca, si opponeva a norma dell’art. 617 c.p.c., avverso l’intervenuta aggiudicazione dell’immobile staggito, deducendo la mancata comunicazione dei provvedimenti di fissazione della comparizione delle parti, di fissazione delle date di vendita, e di non essere mai stata convocata a partecipare alle operazioni peritali, non avendo potuto, pertanto, adoperarsi per concorrere alla migliore stima del bene, reperire possibili acquirenti, richiedere la conversione del pignoramento;

nella fase di pieno merito susseguente quella sommaria, il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo ostativo il disposto dell’art. 2929 c.c., e inopponibile il vizio all’aggiudicatario, dovendo prevalere la stabilità della sottofase del procedimento esecutivo e dei rapporti giuridici, in assenza di prova di collusione tra procedente e terzo acquirente;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la SCAI s.r.l. in liquidazione, articolando due motivi;

resiste con controricorso l’aggiudicataria P.A.;

parte ricorrente ha depositato memoria tardiva;

ha formulato conclusioni scritte il pubblico ministero.

RILEVATO

che:

il processo deve rinviarsi alla pubblica udienza atteso che risulta avere rilievo nomofilattico la questione posta dal ricorso inerente alla ricognizione dell’esatta portata del perimetro proprio dell’art. 2929 c.c..

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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