La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.13824 del 09/06/2010
In tema di esecuzione forzata, la regola di cui all’art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli atti esecutivi anteriori alla vendita o all’assegnazione non ha effetto nei confronti dell’acquirente o dell’assegnatario, non opera quando la nullità incide direttamente sulla vendita o sull’assegnazione stessa, ovvero costituisce il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti anteriori che ne rappresentano il presupposto.