Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28090 del 31/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24976-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.W.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 348/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della EMILIA-ROMAGNA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agente della Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva accolto i ricorsi proposti da M.W. contro quattro intimazioni di pagamento. La CTR confermava la pronuncia di primo grado stante “il difetto di prova circa l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali che hanno originato gli atti impugnati, atto non sostituibile, come sottolineato dal giudice di prime cure, con altri e diversi provvedimenti”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 30 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene che il ricorso proposto avverso le intimazioni di pagamento, fondato sulla omessa notifica delle cartelle esattoriali, era inammissibile, avendo il contribuente, prima delle intimazioni, ricevuto un altro atto impugnabile, fondato sulle medesime cartelle, senza censurarlo per tale vizio procedurale.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione prospettata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, in ordine alla quale non si rinvengono specifici precedenti, renda opportuna la trattazione della causa nella pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380 – bis c.p.c., comma 3 (in termini, Cass. n. 29910 del 2018).

La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo e rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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