Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28137 del 31/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8213-2017 proposto da:

COMUNE DI TERMOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D’AMARI FERDINANDO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ILFA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 451/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 23/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte.

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue; Con sentenza n. 451/2/2016, depositata il 23.9.2016 la CTR del Molise respingeva l’appello del Comune di Termoli e accoglieva l’appello incidentale della contribuente avverso la decisione del giudice di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da Ilfa srl, sul presupposto che l’ente impositore avesse erroneamente determinato il valore di mercato delle aree fabbricabili operando in contrasto con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Termoli ricorre per cassazione affidando il suo mezzo a due motivi.

La contribuente non ha spiegato difese.

Il ricorso per cassazione è stato notificato al procuratore costituito in data 29.3.2017.

1. Con primo motivo articolato in due doglianze il Comune di Termoli deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa ovvero apparente motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che la CTR aveva accolto l’appello incidentale della contribuente affermando che l’ente impositore aveva erroneamente determinato il valore di mercato delle aree edificabili non fornendo alcun chiarimento sulla determinazione del suddetto valore.

La censura è fondata.

Nella specie dagli avvisi di accertamento riprodotti in ossequio al principio di autosufficienza si evince che l’ente impositore ha indicato la destinazione urbanistica, la superficie ricadente nella destinazione, il valore unitario e il valore complessivo, con la precisazione che il valore venale delle aree era determinato sulla base dei valori immobiliari dell’Agenzia del territorio.

La motivazione è solo apparente quando, benchè graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; in tal caso, la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo (Cass. 30104/2017) La CTR si è limitata ad affermare che l’ente impositore aveva erroneamente determinato il valore dell’area edificabile, senza fornire alcun chiarimento della determinazione del valore e non ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento. A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del secondo motivo con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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