Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28288 del 04/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10301/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DONNINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE PERRONE CAPANO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/03/2017 R.G.N. 1373/2016.

RILEVATO

che:

1. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10667/2016, cassava la decisione della Corte di appello di Bari nella parte in cui aveva ritenuto non specifica l’esigenza sostitutiva posta dalla s.p.a.

Poste Italiane a fondamento della stipulazione di contratto a termine e rinviava la causa dinanzi alla stessa Corte, in diversa composizione, ove veniva riassunta da C.S., che, con unico motivo in sede di rinvio, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da Poste Italiane per nullità della notifica e la nullità della sentenza n. 10667/2016 della S.C., con declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello cassata;

2. con sentenza del 31.3.2017, la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda proposta dal S. nei confronti di Poste, rilevando che la sentenza di appello cassata all’esito del giudizio di cassazione era eliminata dall’ordinamento e non poteva essere fatta rivivere per effetto di provvedimento successivo: il giudizio rescissorio non poteva che pervenire, pertanto, ad una pronuncia

“autonoma e distinta”, anche ove confermativa della soluzione della sentenza cassata;

3. aggiungeva che, in ogni caso, le verifiche relative alla ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione erano demandate in via esclusiva alla Corte di cassazione, attraverso lo strumento del giudizio di revocazione e non al giudice del rinvio, non potendo ritenersi operante la regola della conversione dell’invalidazione nella impugnazione dettata dall’art. 161 c.p.c., comma 1 (conversione della nullità in mezzo di impugnazione) e restando esclusa la deduzione della nullità davanti al giudice del rinvio;

4. infine, doveva ritenersi assorbente il rilievo che il ricorso per cassazione era stato notificato all’avv. Carmine Perrone Capano, procuratore del C. costituito nel giudizio di appello, ancorchè domiciliatosi quest’ultimo presso lo studio di altro difensore, non officiato tuttavia della difesa, per effetto della elezione contenuta nella sentenza notificata il 1.3.2011;

4.1. ciò induceva a supporre che la Cassazione avesse ragionevolmente ritenuto valida la notifica del ricorso sulla base del principio che la notifica dell’atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivaleva pienamente a quella effettuata alla parte “presso il procuratore costituito” nei casi in cui essa era prescritta dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e che la notificazione eseguita a mani proprie del difensore restava valida sia perchè il predetto art. 330 c.p.c., comma 1, non conteneva una mera indicazione del luogo della notificazione ma identificava nel procuratore il destinatario di essa, in forza di una proroga “ex lege” dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo, sia perchè detta notificazione risultava eseguita nel rispetto dell’art. 138 c.p.c.;

4.2. tale norma consentiva la notificazione mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario ovunque lo stesso venisse trovato nell’ambito della circoscrizione, principio da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse;

4.3. peraltro, non era stato dedotto che al predetto difensore che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento fosse stato revocato il mandato in data antecedente la notifica dell’atto;

5. nessuna altra argomentazione essendo stata proposta in sede di rinvio, doveva pervenirsi al rigetto della domanda attorea per infondatezza;

6. di tale decisione domanda la cassazione il C., affidando l’impugnazione a due motivi, variamente articolati, cui resiste, con controricorso, la società Poste Italiane;

7. in prossimità dell’udienza, a seguito della morte dell’avv. Perone Capano Carmine, difensore del C., si costituiva, con procura speciale apposta in calce alla memoria ex art.

380 bis c.p.c., l’avv. Vito Martire, facendo proprie le conclusioni del ricorso per cassazione.

CONSIDERATO

che:

1. va, in primo luogo, osservato che, nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in calce alla memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. 20.9. 2013 n. 21608 e, in termini, Cass. 19.10.2007 n. 22020);

1.2. la circostanza, poi, che detta procura sia invalida (per essere stata rilasciata in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3), oltre a non comportare l’inammissibilità del ricorso, consente di equiparare pienamente siffatta ipotesi a quella della parte che, una volta ricevuta la predetta comunicazione di rinvio della causa a nuovo ruolo per decesso del suo unico difensore, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, da cui consegue soltanto il venir meno dei presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. 22020/2007 cit.);

1.3. nella specie, essendo il giudizio iniziato anteriormente al 4.7.2009, deve ritenersi che la procura dovesse essere rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente prima della novella di cui alla L. 9 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a) e che quindi non sia valida la procura speciale rilasciata in calce alla memoria; tuttavia, per quanto detto, non ricorrono i presupposti per il rinvio a nuovo ruolo della causa (cfr.

anche Cass. 5.10.2018 n. 24589);

2. con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 392 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4: si assume che la Suprema Corte abbia distinto il caso in cui il giudizio sia deciso senza rinvio da quello con rinvio, rilevando che solo nel primo caso sia ammesso il ricorso per revocazione, in quanto nel secondo caso il vizio può essere dedotto solo nel processo di rinvio (Cass. 16184/2011 e, negli stessi termini, Cass. 20393/2015);

2.1. si osserva che la sede deputata per la delibazione dell’eccezione è il giudice del rinvio che avrebbe dovuto accertare la nullità della notifica del ricorso per cassazione notificato dalla società, evitandosi in tal modo un dispendio di attività processuali connesso alla necessità di proporre il giudizio revocatorio anche in cassazione;

3. con il secondo motivo, è denunziata violazione dell’art. 330 c.p.c., assumendosi che il C. aveva personalmente notificato la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari, eleggendo, nell’atto di notificazione della stessa, domicilio presso lo studio dell’avv. Giuseppe De Lucia, e che il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, di cui il C. non aveva mai avuto formale e rituale conoscenza, era stato, invece, notificato in data 21.4.2011 presso lo studio dei procuratori costituiti nel giudizio di appello (avv.ti Carmine Perrone Capano e Vito Martire);

3.1. si aggiunge che il dedotto vizio originario della notifica, pur non integrando gli estremi della inesistenza, ma quelli della nullità, era divenuto insanabile, potendo essere sanato solo attraverso la richiesta tempestiva di un termine per la rinnovazione della notifica, e si sostiene che la Corte di Cassazione sia incorsa in un errore di fatto ritenendo che la notifica si fosse perfezionata; si richiama consolidata giurisprudenza di legittimità in forza della quale

“l’art. 330 c.p.c., deve essere interpretato nel senso cha alla notificazione nei luoghi indicati nella seconda ipotesi del comma 1, possa procedersi qualora nell’atto di notificazione della sentenza non vi sia stata l’elezione di domicilio. Con la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nell’atto di notificazione della sentenza, intendendo la parte indicare i luoghi più idonei ai fini della conoscenza dell’eventuale impugnazione, resta superata ogni altra precedente e diversa indicazione fatta per il giudizio”;

4. il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni;

5. all’orientamento invocato dal ricorrente in ordine alla proponibilità nel giudizio di rinvio dell’istanza di revocazione proposta avverso la sentenza di cassazione in sede rescindente si contrappone orientamento difforme secondo cui il vizio revocatorio rispetto alla sentenza di cassazione non è deducibile dinanzi al giudice del rinvio;

5.1. con pronuncia di questa Corte n. 10028 del 16.5.2016, espressiva di principi cui questo Collegio ritiene di prestare piena adesione, condividendone le argomentazioni, è stato affermato che “le verifiche relative alla ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione sono demandare in via esclusiva alla Corte di cassazione il cui eventuale errore potrebbe essere sindacato dalla stessa corte, attraverso lo strumento del giudizio di revocazione e non certo, a parti invertite, dal giudice del rinvio che in questo modo si arrogherebbe di esercitare un controllo sull’attività processuale svolta dal giudice rimettente”. E’ stato osservato come, a fronte di una pronuncia che abbia esaminato nel merito il ricorso (nel caso di specie, accogliendolo), debba presumersi che questa Corte abbia preliminarmente verificato la notifica del ricorso al fini di verificare la rituale costituzione del rapporto processuale, e l’abbia implicitamente ritenuta regolare (in applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1), per poi procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso e che, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, se non rilevata dalla Corte, non determina l’operatività della regola della conversione dell’invalidazione nella impugnazione, dettata dell’art. 161 c.p.c., comma 1, restando pertanto esclusa, in considerazione della natura del vizio, oltre la possibilità, ai sensi del comma 2 di tale norma, di una autonoma “actio nullitatis”, la deduzione della nullità stessa davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. 10028/2016 cit., con richiamo a Cass. n. 10187 del 1991);

5.2. conclusivamente, la nullità della notificazione del ricorso per cassazione non rilevata in sede di legittimità non è soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c.

e, per l’effetto, non è deducibile in sede di giudizio di rinvio conseguente a sentenza rescindente, potendo, per converso, ove mai non rilevata per errore meramente percettivo nel controllo degli atti del processo, risultare oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. (cfr. Cass., 10028/2016 cit., Cass. n. 13512 del 2002 e, successivamente, Cass. n. 25184 dei 2011);

5.3. da ultimo, in tema di ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio, la astratta ipotizzabilità della revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione di accoglimento con rinvio è stata ritenuta limitata alla sola eventualità che al giudice di rinvio sia demandato l’esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una sua nuova, libera ed autonoma valutazione (cfr. Cass. 17.5.2018 n. 12046);

6. quanto alla dedotta violazione dell’art. 330 c.p.c., è sufficiente richiamare recente pronuncia di questa Corte (Cass. 24.10.2018 n. 27012), emessa proprio all’esito del giudizio di revocazione proposto dal C. anche in cassazione avverso la sentenza 10667/2016 in sede rescindente, che, intervenuta sulla specifica questione, è idonea a far venir meno l’interesse al presente giudizio;

6.1 in tale pronuncia è stato argomentato che “contrariamente a quanto si asserisce da parte ricorrente, in realtà non è ravvisabile alcun errore revocatorio, atteso che se questa S.C. non ha rilevato la nullità di cui parla il ricorso in oggetto è perchè tale nullità non esisteva e ciò alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale, con richiamo specificamente a Cass. N. 22582/2014, Cass. N. 17299/2005 e Cass. N. 1440/1990”;

6.2. in particolare, è stato ribadito il principio secondo cui “La notificazione dell’atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte “presso il procuratore costituito” nei casi in cui è

prescritta dall’art. 330 c.p.c., comma 1 – e cioè i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza

-, soddisfacendo l’una e l’altra forma di notificazione la esigenza che l’atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicchè la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perchè il predetto art. 330 c.p.c., comma 1, non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga “ex lege” dei poteri conferitigli con la procura alla liti per il giudizio “a quo”, sia perchè detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell’art. 138 codice di rito – secondo il quale l’ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse”;

6.3. in senso analogo è stato posto richiamo anche a Cass. n. 15326/2015, alla cui stregua “La regola stabilita dall’art. 138 c.p.c., comma 1, secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nella mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170 c.p.c., comma 1), sicchè, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, è valida anche la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorchè in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio”;

6.4. conclusivamente, è stato ritenuto che “correttamente in punto di diritto questa S.C. non ha rilevato una nullità della notifica del ricorso per cassazione per la semplicissima ragione che detta notifica era – in realtà – valida, il che esclude a monte ed in radice che la mancata pronuncia a riguardo possa supporsi o definirsi come errore, men che meno come errore percettivo” (cfr., in tali termini, Cass. 27012/2018 cit.);

7. alla luce di tutte le esposte considerazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del presente ricorso;

8. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

9. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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