Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28291 del 04/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16055-2016 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. *****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

N.Z.M., in qualità di titolare dell’azienda agricola omonima, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1243/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/06/2015 R.G.N. 2207/2013.

RILEVATO

che:

il giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi accolse l’opposizione di N.Z.M., riconoscendo che non erano dovute le somme contenute nella cartella esattoriale per il pagamento di differenze contributive fra quanto denunciato ed il salario medio convenzionale di Euro 44,26 connesse alla iscrizione obbligatoria agricola per gli anni 2004 – 2005;

a seguito di impugnazione dell’Inps e della S.C.C.I. s.p.a., la Corte d’Appello di Lecce (sentenza del 22.6.2015) rigettò il gravame dopo aver rilevato che l’accordo di riallineamento applicato, valevole nell’ambito del Contratto Provinciale di Lavoro 2004

– 2007 al quale N.Z. aveva aderito, costituiva la prima ed unica rimodulazione al programma di riallineamento già definito dal CPL 2000/2003 che, in precedenza, non aveva subito alcuna modifica, per cui non vi era stata alcuna violazione della L. n. 608 del 1996, art. 5, comma 5;

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, anche in rappresentanza della S.c.c.I s.p.a., con un solo motivo, cui resiste N.Z.M. con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:

1. non ha pregio l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, avendo la difesa dell’Inps specificato le parti dell’impugnata sentenza in contrasto con le norme di legge in materia di contratti di riallineamento contributivo, delle quali è stata denunziata la violazione;

2. è egualmente infondata l’eccezione di giudicato sollevata dal controricorrente: questi assume che i due giudizi di opposizione, vale a dire il primo al verbale di accertamento (ricorso del 25.6.2008) ed il secondo alla cartella esattoriale di pagamento (ricorso del 15.7.2009), successivamente riuniti, avevano comportato la trattazione della questione basata sullo stesso fatto storico rappresentato dall’originario accertamento ispettivo, per cui la sentenza del Tribunale di Brindisi avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine perentorio di sei mesi ai sensi dell’art. 327 c.p.c., mentre l’appello dell’Inps era stato proposto a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione della sentenza gravata, così come anche la sentenza della Corte d’appello di Lecce era stata impugnata nel termine di un anno dalla sua pubblicazione; ne era conseguito, secondo il controricorrente, che il ricorso per cassazione poteva essere considerato tempestivo relativamente alla parte della sentenza che aveva deciso in merito all’annullamento del verbale di accertamento, in quanto riguardante un giudizio instaurato nel 2008, allorquando non era ancora vigente la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, (applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009), mentre lo stesso ricorso non poteva essere ritenuto tempestivo per la parte della sentenza che aveva annullato la cartella esattoriale di pagamento, in quanto il relativo giudizio di impugnazione era stato incardinato con ricorso del 15.7.2009, cioè allorquando già

vigeva il termine semestrale per le impugnazioni; ne conseguiva, secondo tale assunto difensivo, che la parte della sentenza con la quale era stata decisa l’impugnazione della cartella esattoriale di pagamento, attraverso il rigetto delle questioni sollevate dall’Inps, aveva acquisito valore di cosa giudicata, stante la tardività del relativo rimedio impugnatorio, per cui restava precluso il riesame della questione comune ad entrambi i giudizi riuniti;

3. l’infondatezza dell’eccezione di giudicato discende dalla semplice constatazione che a seguito della riunione dei due giudizi di opposizione il relativo procedimento è divenuto unitario, perdendo gli stessi giudizi riuniti la loro autonomia, con la conseguenza che, ai fini della individuazione della disciplina applicabile per l’impugnazione della sentenza di primo grado, deve farsi riferimento al momento dell’instaurazione del giudizio in cui si sono prodotti gli effetti processuali della domanda, vale al 25.6.2008, allorquando vigeva ancora il termine di un anno per le impugnazioni, termine, questo, che nella fattispecie è stato rispettato;

4. pertanto, è insussistente l’eccepita tardività dell’appello che, secondo la tesi del controricorrente, avrebbe comportato il passaggio in giudicato della questione sottesa all’opposizione a cartella esattoriale, comune ad entrambi i giudizi riuniti;

5. si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 2, n. 6007 del 17.4.2012) che ” In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è

applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta Legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio ” (in senso conforme v. pure Cass. Sez. 1, n. 17060 del 5.10.2012);

6. con un solo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, nonchè del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 20 nel testo applicabile sostituito dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 ter, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, oltre che degli artt. 1362 c.c.

e segg. con riferimento al contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi sottoscritto il 20 settembre 2004 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3);

7. in pratica, l’Inps contesta l’impugnata sentenza laddove la Corte di merito ha disconosciuto il diritto di credito contributivo vantato da esso ricorrente a titolo di differenziale contributivo per il biennio 2004 – 2005;

8. il quesito di diritto posto dall’Inps afferisce, dunque, alla legittimità o meno del programma di adeguamento salariale previsto e disciplinato dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi siglato il 20.9.2004 alla luce della disciplina dettata dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 5 convertito dalla L. n. 608 del 1996 che testualmente recita quanto segue: “E’ ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già

stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell’accordo territoriale, ed a condizione che l’intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo”;

9. al riguardo il ricorrente evidenzia che l’istituto dei contratti di riallineamento contributivo ha trovato una sua disciplina nel predetto D.L. n. 510 del 1996, art. 5 convertito nella L. n. 608 del 1996, ed è stato applicabile sino al 17 ottobre 2001, in forza di quanto previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 1 limitatamente “alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità Europee sul regime di aiuti di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 6

è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al citato D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 3-sexies introdotto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 75 mai denunciati agli enti previdenziali”;

10. quindi, secondo l’Inps, in forza di tali disposizioni, era possibile sottoscrivere programmi di riallineamento contributivo sino al 17 ottobre 2001 nel rispetto dei requisiti previsti dal citato D.L., art. 5, e ivi compreso il potere di variazione per una sola volta degli stessi;

11. invece, l’accordo provinciale del quale si predica l’applicazione, contemplante all’art. 19 il programma di adeguamento salariale, è stato sottoscritto il 20.9.2004, ovverosia tre anni dopo il termine di efficacia dell’istituto del riallineamento;

12. inoltre, l’accordo sottoscritto il 12 marzo 2002, del quale fa menzione lo stesso art. 19 appena citato, allegato al contratto provinciale del 2004, era stato sottoscritto anche dalla FLAI CGIL conformemente alla sottoscrizione del precedente contratto provinciale di riallineamento risalente al 18.2.2000, che vedeva tra i soggetti stipulanti tale organizzazione sindacale che non aveva, invece, sottoscritto il contratto provinciale del 2004; pertanto, tale mancanza di sottoscrizione comportava la violazione di quanto stabilito dal citato D.L., art. 5, comma 5 che prevedeva che l’intesa di aggiustamento fosse sottoscritta dalle medesime parti che avevano stipulato il primitivo accordo;

13. infine, il richiamato accordo del 2002 non aveva alcuna efficacia con riguardo alla previsione del citato art. 19 dell’accordo del 20.9.2004, in quanto non atteneva, contrariamente alla previsione di quest’ultimo accordo, alla variazione del programma di riallineamento contributivo, bensì all’accordo “… di sospendere la condizione di corresponsione dell’aumento retributivo di cui al CPL del 18.12.2000 vigente previsto a far data dall’1.1.2002”;

14. il ricorso è fondato;

invero, il D.L. n. 510 del 1996, art. 5 convertito, con modificazioni, in L. n. 608 del 1996, ha introdotto, al dichiarato fine di sospendere “la condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, comma 9, lett. a), b) e c), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389”, l’istituto del riallineamento retributivo, più correttamente, l’adesione del datore di lavoro all’accordo di riallineamento retributivo con la previsione del graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro; ha riconosciuto, ai predetti accordi, validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, quale requisito per l’applicazione, a favore delle imprese, di tutte le normative nazionali e comunitarie. Sempre il richiamato art. 5, al comma 3, secondo periodo, prevedendo, quanto agli sgravi contributivi, che

“l’applicazione nel tempo dell’accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1”, rivela l’intento del legislatore di consentire al datore di lavoro, che aderisca all’accordo provinciale di riallineamento, di fruire dei benefici contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali limitatamente ai lavoratori già dipendenti del datore di lavoro al recepimento dell’accordo provinciale incentivandolo con il graduale recepimento della contrattazione collettiva (al più tardi, entro trentasei mesi dal recepimento dell’accordo provinciale) e con lo sgravio contributivo quale conseguenza del dichiarato fine sospensivo richiamato nell’incipit del più volte richiamato art. 5.

15. orbene, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 1-7, pur mantenendo fermo l’intero quadro normativo vigente in materia, ha integrato gli effetti della contrattazione da riallineamento sotto l’aspetto contributivo, prevedendo uno sgravio sulla retribuzione dovuta nella misura della L. n. 608 del 1996, art. 5, comma 4. Per tal motivo, la riapertura dei termini operata dalla norma è stata limitata alla sola possibilità di recepimento dei contratti già stipulati e non alla stipula ex novo di nuovi accordi provinciali di riallineamento;

16. inoltre, in ossequio al dettato della Commissione Europea, la legittimità dell’aiuto statale alle imprese riposa sulla limitazione nel tempo. Così la L. n. 608 del 1996, art. 5, comma 2 aveva concesso 12 mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare presso gli Uffici Provinciali del lavoro e presso le sedi dell’INPS;

17. si è, quindi, avuta l’esplicita previsione normativa, introdotta solo con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116 dello sgravio contributivo concesso ai datori di lavoro che abbiano aderito ad un accordo di riallineamento entro un anno dalla decisione della Commissione delle Comunità Europee. Si è trattato di stabilire una disciplina per favorire l’emersione del lavoro irregolare rivolta ai datori di lavoro che abbiano aderito ad un accordo di riallineamento nel termine annuale dalla decisione della Commissione delle Comunità

Europee, per la durata del programma di riallineamento, e comunque per non più di cinque anni, con condizioni, anche temporali, e requisiti per fruire dello sgravio contributivo;

18. la citata Decisione della Commissione Europea in materia di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contenente misure a favore della regolarizzazione dell’economia sommersa, è del 17.10.2000, per cui ha ragione la difesa dell’Inps nel sostenere che il termine ultimo di un anno di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 1, per il recepimento, da parte delle imprese, dei contratti di riallineamento, regolati ai sensi e alle condizioni del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5 scadeva il 17.10.2001;

19. ne consegue che è, altresì, fondato il rilievo del ricorrente secondo cui l’applicazione dell’accordo provinciale del 20.9.2004, contemplante all’art. 19 il programma di riallineamento, era da considerare nella specie illegittima, posto che detto accordo era stato sottoscritto tre anni dopo il termine ultimo di efficacia dell’istituto del riallineamento invocato ai fini dei pretesi sgravi contributivi;

20. erra, quindi, la Corte d’appello nel ritenere che tale accordo fosse da considerare valido in quanto attraverso lo stesso era stata attuata la prima ed unica rimodulazione al programma di riallineamento già definito dal precedente contratto provinciale di lavoro 2000 – 2003, in quanto una tale interpretazione trascura il dato normativo rilevante dell’osservanza del termine di un anno (scadente il 17.10.2001), di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 1, per il recepimento, da parte delle imprese, dei contratti di riallineamento, regolati ai sensi e alle condizioni del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5;

21. ne consegue che l’applicazione, ai fini dei relativi sgravi, del contratto provinciale di riallineamento sottoscritto il 20.9.2004, ovverosia a circa tre anni di distanza dalla predetta scadenza del 17.10.2001, è da ritenere eseguita in evidente violazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 5, comma 5, convertito con L. n. 608 del 1996, e della L.n. 388 del 2000, art. 116, comma 1;

22. la natura dirimente di tale violazione sul rispetto dei limiti temporali per l’applicazione, ai fini degli sgravi contributivi, del predetto accordo provinciale rende superfluo l’esame deli altri rilievi incentrati sulla necessità della verifica dei soggetti che parteciparono agli accordi stipulati in momenti diversi e sulla efficacia dell’accordo del 2004, che secondo I’Inps era limitata alla sospensione della condizione di corresponsione dell’aumento retributivo, di cui al CPL del 18.12.2000, previsto a far data dall’1.1.2002;

23. in definitiva, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese, per la corretta verifica del differenziale contributivo, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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