LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28192-2017 proposto da:
PONENTE 1978 SRL UNIPERSONALE, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.M.A. – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COCCONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 6225/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6225/2017, in controversia promossa dalla società La Ponente 1978 srl in liquidazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le si era intimato di pagare alla AMA spa la somma di Euro 146.219,00, a titolo di corrispettivo dei servizi di asporto e smaltimento rifiuti effettuati nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2005, contestando l’opponente, in assenza di un formale contratto sottoscritto, la determinazione unilaterale ad opera di AMA del corrispettivo delle prestazioni, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione ex art. 645 c.p.c..
Avverso la suddetta sentenza, la società La Ponente 1978 srl unipersonale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di A.M.A. spa (che resiste con controricorso).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione del tutto contraddittoria ed apparente, avendo la Corte d’appello, da un lato, fatto riferimento ad una lettera (datata 25/02/2016) che non esiste e, dall’altro lato, neppure esaminato le risultanze delle prove testimoniali espletate (anche in relazione all’attività espletata da incaricati dell’AMA per il servizio di asporto); con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, non potendo la pretesa in oggetto essere azionata in sede monitoria, ex art. 633 c.p.c., in difetto di contratto scritto, e dovendo ritenersi inammissibile, perchè nuova, l’azione di arricchimento senza causa. proposta dall’opposta AMA nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Le parti ricorrente e controricorrente hanno depositato, successivamente alla notifica della proposta ex art. 380 bis c.p.c., atto di rinuncia al ricorso con accettazione della rinuncia, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo dichiarato di avere transatto la controversia.
Va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 06 novembre 2019
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