LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27082-2018 proposto da:
M.M. e M.G., nella qualità di eredi di M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BARBARA GIOVANNELLI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 380/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 6 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello proposto da M.E. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, ai fini IRPEF ed IRAP in relazione all’anno 2008, veniva determinato, in via induttiva, il maggior reddito del contribuente. Preso atto dell’assoluta sproporzione tra i redditi dichiarati ed i redditi prodotti nelle annualità precedenti, sì da doversi ritenere l’attività antieconomica, riteneva la CTR che lo stato di malattia della moglie (poi deceduta) aveva determinato un minore impegno lavorativo del contribuente e quindi una contrazione dei ricavi; ciò, tuttavia, non nella misura indicata in dichiarazione, ma in quella indicata dall’Ufficio nella proposta conciliativa, che non era stata accettata dal contribuente.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 31 agosto 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che, con nota del 2 luglio 2019, l’Avv. Barbara Giovannelli, difensore e procuratore speciale di M.M. e M.G., eredi del contribuente M.E., deceduto nelle more del presente giudizio, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec all’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege dell’Agenzia delle entrate. Sull’atto di rinuncia non risulta apposto il visto dell’Avvocatura.
Nella specie, deve essere comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sulla base del principio di diritto secondo cui l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 14782 del 2018).
In considerazione delle ragioni che hanno determinato la rinuncia al ricorso, le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019