LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –
Dott. SUCCIO R. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3782/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
OFFICINE GRAFICHE NOVARA 1901 s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e assistita giusta delega in atti dall’avv. prof. Guglielmo Maisto e dall’avv. Pietro Piccone Ferrarotti presso lo studio dei quali in Roma, p.zza d’Aracoeli n. 1
è elettivamente domiciliata.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 79/27/11 depositata il 14/10/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta a nella pubblica udienza del 17/05/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Mastroberardino Paola che ha chiesto l’accoglimento del ricorso udito l’avvocato dello Stato Stefano Vitale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avvocato Luca Paverini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La società resistente riceveva avviso di pagamento per maggiori accise dovute sul consumo di gas metano riferite agli anni tra il 2002 e il 2006; la stessa era intestataria di contratto di fornitura di gas metano ad aliquota agevolata per usi industriali e a sua volta riforniva di tal prodotto, in parte, le società De Agostini s.p.a. e Istituto Geografico De Agostini s.p.a. Riteneva l’Ufficio non spettante l’aliquota agevolata se non per quella parte di prodotto utilizzata esclusivamente dalla contribuente nella propria attività industriale, non potendo quindi la stessa cedere il prodotto ad altri se non sottoponendolo ad accisa e con aliquota ordinaria.
La CTP di Novara accoglieva il ricorso avverso tali provvedimenti impositivi; l’appello dell’Ufficio era rigettato dalla CTR del Piemonte. Ricorre a questa Corte di cassazione l’Amministrazione doganale con atto affidato a due motivi; resiste la società contribuente con controricorso che illustra con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" dell’art. 2 TUA, comma 3, art. 26 TUA, in combinato disposto con il D.M. 12 luglio 1997 e dell’art. 14 disp. prel. c.c. per avere erroneamente la CTR ritenuto che le soc. De Agostini Editore s.p.a. e Istituto Geografico De Agostini s.p.a. pur non avendo mai chiesto preventivamente alcun beneficio nè prodotto documentazione attestante l’uso del gas naturale in usi industriali, possano nondimeno fruire sul consumo di detto gas di aliquota agevolata, anche in violazione del principio di stretta interpretazione delle disposizioni agevolative.
Il motivo risulta inammissibile, in quanto non coglie la “ratio decidendi” della sentenza di seconde cure; nondimeno, lo stesso è comunque infondato.
La sentenza gravata, invero, ha confermato l’annullamento dei provvedimenti impugnati non in forza delle prove fornite dalle società contribuenti – diverse dall’odierna ricorrente e che non sono parte del presente giudizio – atte a far concludere in ordine alla spettanza anche ad esse dell’agevolazione, ma in forza della considerazione secondo la quale l’operazione posta in essere dalla società contribuente nei confronti delle altre sopradette società è consistita, secondo l’accertamento in fatto operato dal giudice dell’appello e non più contestabile in questa sede, in un “riaddebito” di costi di riscaldamento; tal operazione – correttamente qualificata in diritto non costituisce fatto generativo del presupposto dell’accisa e pertanto l’imposta in parola non è dovuta.
Invero, ritiene questa Corte che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 4 (c.d. Testo Unico delle Accise, TUA) ponga a carico dei soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori l’onere di versare la relativa accisa. La norma va, dunque, interpretata nel senso che soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico; il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge, pertanto, esclusivamente tra l’Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas naturale ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l’utente (così, Cass.” sez. un., 10 febbraio 2016, n. 1837).
E’ stato coerentemente affermato che quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore – che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l’imposta di consumo pagata allo Stato – l’azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, ritenendo di essere esonerato dal relativo pagamento in forza delle citate disposizioni, egli non esercita un’azione tributaria di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l’altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta che, secondo legge, non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo (vedi, oltre alla pronuncia richiamata in precedenza, Cass.6 agosto 2014, n. 17627; Cass., sez. un., 25 maggio 2009, n. 1198). Conseguentemente, deve affermarsi che il rapporto tributario in materia di accise intercorre esclusivamente tra il fornitore del gas metano e lo Stato, là dove il rapporto tra il fornitore ed il consumatore (o il subfornitore non autorizzato) è di natura contrattuale e si pone su un piano distinto rispetto a quello tributario. E’, quindi, sempre il fornitore ad essere titolare, dal lato passivo, dell’obbligazione tributaria di corrispondere l’accisa in generale e, in esito al pagamento, egli può riversarne l’onere mediante rivalsa. Una siffatta interpretazione è coerente con la caratterizzazione tipologica delle accise che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti, e con la configurabilità della rivalsa come oggetto di un diritto e non come elemento connaturale ed ineludibile della fisionomia del tributo (così, Cass. n. 17627/2014; Cass. n. 3050/2019).
Il secondo motivo, con il quale si censura la gravata sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e dei principi afferenti l’onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è assorbito nella decisione del motivo precedente.
In conclusione, quindi, il ricorso va respinto.
La soccombenza regola le spese dei gradi di merito; sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019