LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4124/2018 R.G. proposto da:
R.V. s.a.s. di R.L. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore R.L., quest’ultimo anche personalmente, nonchè R.G., C.M., G.M. e R.V., rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Cinzia ZANABONI ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del predetto difensore;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 153/09/2017 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 23/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
Che:
in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2007 emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società contribuente nonchè, ai fini IRPEF, nei confronti dei soci della medesima, per i redditi di partecipazione nella predetta società, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sulla scorta delle risultanze delle movimentazioni effettuate sui conti correnti bancari e postali della società e dei soci, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la legittimità del ricorso all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, espletato mediante verifica delle movimentazioni bancarie ed il mancato assolvimento da parte dei contribuenti dell’onere probatorio sui medesimi incombente;
– che avverso tale statuizione la società contribuente ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, cui non replica per iscritto l’intimata;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, al’esito del quale i ricorrenti hanno depositato memoria nonchè istanza di rimessione della causa alle Sezioni unite di questa Corte.
CONSIDERATO
Che:
con provvedimento del 15/10/2019 il Primo Presidente di questa Corte ha rimesso a questo Collegio “ogni valutazione sull’opportunità di investire le Sezioni Unite circa la soluzione del dedotto contrasto”;
– che non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, essendo stati prospettati nell’istanza in esame profili di contrasto giurisprudenziale che rendono opportuna la rimessione della causa alla Sezione ordinaria.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019