Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28960 del 08/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14240-2018 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

1. – K.F. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 30 marzo 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale, aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene i seguenti motivi:

1) Nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma e comma 11, lett. a) e b), nonchè dell’art. 101 c.p.c., art. 3 Cost., art. 24 Cost., comma 2, e conseguente violazione del principio del contraddittorio, censurando il decreto impugnato per essere stato adottato senza aver fissato l’udienza di comparizione e sentite le parti;

2) Nullità/illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 1, 3 e 5, lett. a), c), e), e art. 8, commi 2 e 3, per non avere applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova e sulla valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale, alla luce dei parametri fissati in tali disposizioni. Omesso esame di fatti decisivi e carenza di motivazione per illogicità manifesta. Omesso esame di specifiche argomentazioni dei motivi di ricorso.

3) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 8 Conv. Europea Dir. dell’Uomo, difetto di motivazione ex art. 111 Cost, violazione del D.Lgs. n. 251 2000, art. 3, comma 3, lett. a), e omesso esame di fatti decisivi prospettati ex 360 c.p.p., n. 5, in quanto illegittimamente il Tribunale ha negato la protezione umanitaria:… 13 a) ritenendo irrilevante la situazione socio-politica del Senegal di estrema povertà e le particolari condizioni di vulnerabilità del ricorrente; … 13 b) ritenendo irrilevante l’integrazione sociale maturata nell’ambito del progetto di accoglienza dei richiedenti asilo.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è fondato.

5.1. – Va accolto il primo motivo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti non dovesse essere fissata.

Così facendo è però incorso in violazione del principio che segue: “Nel giudizio di impugnaione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

5.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

6. Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Torino in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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