Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.28962 del 08/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24561/2014 proposto da:

Aircraft Finance Trust Limited (“Aft”), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Villa Sacchetti n. 11, presso lo studio dell’avvocato Carlo Felice Giampaolino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Angelo Secchi n. 9, presso lo studio dell’avvocato Attilio Zimatore, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 354/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2019 dal consigliere ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi “A”, “B”,

“D”;

udito l’avvocato Giampaolino per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato Luigi Carvelli con delega scritta per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel novembre 2008, Aircraft Finance Trust Limited ha presentato domanda di ammissione al passivo dell’Amministrazione Straordinaria della s.p.a. Alitalia in relazione a un rapporto contrattuale inerente a un aeromobile boeing.

La richiesta è stata titolata in più voci di credito. E così: “per riserve di manutenzione dell’aeromobile”, in prededuzione o in subordine in chirografo; per ripristino dell’operatività dell’aeromobile, in prededuzione o in subordine in chirografo, per l’eventualità i commissari decidano lo scioglimento del contratto relativo all’aeromobile; per indennizzo ex art. 80 L. Fall., sempre per il caso di intervenuto scioglimento del contratto in questione; per spese, diritti e onorari inerenti all’insinuazione allo stato passivo.

2.- Nel gennaio 2009, i commissari hanno stabilito di sciogliere il contratto D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 50 comunicandolo ad Aicraft. La riconsegna è avvenuta nel successivo mese di marzo.

3.- Nel luglio 2012, i commissari hanno comunicato di ammettere una parte delle somme richieste a titolo di riserve di manutenzione dell’aeromobile, ferma comunque restando l'”attribuzione alla Procedura, ex art. 72 quater L. Fall., della differenza tra la maggior somma ricavata dalla riallocazione sul mercato del bene restituito rispetto al credito residuo in linea capitale” e con esclusione della prededuzione richiesta, “in quanto il credito è sorto precedentemente alla data di dichiarazione di insolvenza”.

Per il resto hanno invece rigettato la domanda di insinuazione.

4.- Nell’ottobre 2012, Aicraft ha proposto opposizione ex art. 98 ss. legge fall., avanti al Tribunale di Roma.

Questo ha parzialmente accolto l’opposizione, con decreto depositato in data 7 agosto 2014.

5.- Respinta la qualificazione del negozio in questione come operazione di leasing, il Tribunale ha ritenuto trattarsi invece di un contratto di locazione. In via correlata, ha dichiarato l’illegittimità della riserva che i commissari avevano apposta al riconoscimento del credito chirografo relativo alle riserve di manutenzione.

Per la medesima voce di credito, il decreto ha poi escluso le somme maturate tra il 29 agosto e il 30 settembre 2008, perchè di titolo successivo al provvedimento di ammissione alla procedura, da accertarsi dunque ai sensi dell’art. 111 bis L. Fall..

6.- Inoltre, il Tribunale ha escluso la richiesta relativa agli oneri di ripristino dell’aeromobile, rilevando, in proposito che, “perchè possa configurarsi il diritto all’ammissione con riserva prevista dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, comma 3 occorre che al momento della proposizione dell’istanza di insinuazione. il credito sia solo condizionato al verificarsi dello scioglimento del contratto e sia determinato (o determinabile in base alla specifica indicazione del criterio di calcolo) nella sua esistenza e consistenza”. Per contro, nella specie – ha proseguito il provvedimento -, “prima dello scioglimento del contratto, non era neppure in astratto possibile determinare i criteri per il computo dei crediti in parola”.

7.- La pronuncia ha anche escluso la pretesa per indennizzo ex art. 80 L. Fall., in ragione dell’intervenuto scioglimento del contratto. Ha osservato, al riguardo, che tale disposizione è dettata unicamente per la locazione di beni immobili (non anche di altri beni) e che la stessa è norma “speciale”, come tale non suscettibile, ai sensi dell’art. 14 preleggi, di applicazione analogica. E aggiunto che, nella specie, trova invece applicazione la norma generale (nel contesto della disciplina fallimentare) dettata nell’art. 72 L. Fall..

8.- Ha infine escluso la richiesta di ammissione per crediti per spese e onorari relativi alla domanda di insinuazione.

Premesso che va in ogni caso negata l’ammissione di debiti diversi da quelli richiesti nel contesto della domanda di insinuazione al passivo, il provvedimento del Tribunale ha riscontrato che la norma dell’art. 93 legge fall., “esclude la necessità di difesa tecnica per proporre il ricorso per insinuazione”. Le spese di assistenza legale e per traduzioni di atti (nell’interesse esclusivo della parte istante e neppure immediatamente incidenti sulla prova dell’esistenza dei credito) non rientrano, quindi, tra quelle “strettamente necessarie alla formulazione del ricorso”.

Neppure possono rientrarvi, del resto, in forza di clausola apposta nel contratto a suo tempo stipulato tra le parti. Che comunque non può venire a incidere sulla configurazione delle “attività non obiettivamente necessarie alla tutela dei diritti della parte istante”. 9.- Avverso il decreto del Tribunale romano Aircraft ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in 4 motivi. Resiste con controricorso la Procedura. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

10.- Preme, prima di venire all’esame dei motivi che sono stati presentati dal ricorrente, esplicitare un’osservazione attinente in modo diretto allo svolto giudizio di opposizione.

In relazione alla voce di credito per riserve da manutenzione – parzialmente accolta (come si è riferito sopra, nel n. 5) nelle sedi del merito – la domanda di insinuazione al passivo è stata formulata da Aircraft in via di prededuzione e in subordine in via di chirografo, comunque senza l’accompagnamento di alcuna riserva. Ne segue che la riserva apposta dal provvedimento commissariale – come inerente alla restituzione alla procedura dell’eventuale supero derivato dalla ricollocazione dell’aeromobile sul mercato rispetto al credito vantato -, ha determinato una posizione di soccombenza del richiedente.

Sicuramente corretta è stata, pertanto, la decisione del Tribunale di ritenere ammissibile l’opposizione formulata al riguardo dal creditore istante.

11.- Il primo motivo di ricorso, relativo all’assunto “credito per indennizzo da anticipata risoluzione del contratto di locazione”, lamenta violazione degli artt. 72 e 80 legge fallimentare, nonchè dell’art. 14 preleggi.

In proposito, il ricorrente muove dalla contestazione del carattere di norma non suscettibile di applicazione analogica dell’art. 80, comma 3, L. Fall., che è stato predicato dal decreto impugnato. La norma, in realtà, è fonte di una disciplina solo di “completamento o una specializzazione della disciplina giuridica contenuta in una norma più ampia”, come data – per la procedura dell’amministrazione straordinaria – dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50: senza contrasti, antinomie o contrapposizioni con regole o principi generali.

Fermato quest’assunto, secondo l’avviso del ricorrente la positiva applicazione analogica della norma alla specie concreta, che riguarda la locazione un mobile registrato a suo tempo utilizzato da Alitalia per l’esercizio della propria impresa, discende dalla seguente catena di riscontri.

La ratio della regola fissata dall’art. 80, comma 3 – continuazione del contratto, salvo che il curatore receda e indennizzi il proprietario del bene prima locato – sta nella “tutela immediata alla preservazione dell’integrità dell’azienda in procedura”, con contestuale protezione del locatore, che è costretto a subire la scelta della procedura (intesa a sciogliere, nel caso, il rapporto).

Questa ratio deve, peraltro, “essere garantita anche in relazione alla locazione di beni mobili, soprattutto quando si tratta di beni mobili registrati locati nell’ambito dell’esercizio di un’impresa commerciale”.

Anche perchè una disposizione di “tenore analogo” a quella dell’art. 80 è dettata dall’art. 79 L. Fall., con riguardo alla fattispecie (in genere) dell’affitto di azienda.

Del resto, la giurisprudenza esclude – così si conclude – l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 80 al caso della locazione relativa all’abitazione del fallito.

12.- Il motivo non merita di essere accolto.

Risulta invero rilievo dirimente, sotto il profilo strutturale, quello per cui il sistema vigente assoggetta i beni mobili registrati al regime previsto (in mancanza di regole ad hoc) per i beni mobili; non già per quello dedicato agli immobili (art. 815 c.c.). Non appare in sè stesso possibile, infatti, predicare un’applicazione analogica dell’art. 80 all’intero genere dei beni mobili, o comunque di quelli per un verso o per altro adibiti all’esercizio di un’azienda (quali, per limitarsi a un esempio, i macchinari adoperati): pena, altrimenti, il rischio fortissimo, ed evidente, di venire ad abrogare una parte sostantiva della disposizione (il suo riferirsi in maniera circoscritta, appunto, à beni diversi da quelli “mobili” ovvero a questi comunque equiparati), assai più che di limitarsi a estenderne in via analogica la portata.

13.- D’altro canto, nemmeno corretto si manifesta, sotto il profilo funzionale, il parallelo che il ricorrente intende proporre tra la norma dell’art. 79 L. Fall., relativa alla sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento dell’avvio della procedura, e quella dell’art. 80, concernente la pendente locazione di un immobile. Questo non solo perchè la norma dell’art. 79 concede il recesso con indennizzo a “entrambe le parti” del contratto di affitto, là dove quella dell’art. 80 consegna al curatore un potere esclusivo di recesso.

Ma ancor prima perchè la norma dell’art. 79 riguarda l’azienda in quanto tale (come complesso di beni unitario perchè organizzato dall’imprenditore, secondo la dizione dell’art. 2555 c.c.), non già i singoli beni che vengono, gli uni con. gli altri, a formare il relativo complesso.

Nè si scorge la possibilità, stando al sistema ora vigente, di ampliare la relativa normativa nei confronti di singoli e specifici beni che dell’azienda vengano a fare parte (discorso del tutto diverso, è davvero appena il caso di aggiungere, per le ipotesi di ramo o di sede secondaria dell’azienda). Tanto meno (se possibile) potrebbe apparire giustificata una simile eventualità, laddove si intenda prescindere dal peso specifico che il singolo bene aziendale possa venire a rivestire, nel concreto, per il complesso di cui fa parte.

14.- Resta da aggiungere che la sottrazione della casa di abitazione del fallito dall’applicazione della norma dell’art. 80 risulta giustificata dall’appartenere tale casa al novero dei “beni personali” del fallito, di cui all’art. 46 L. Fall. (cfr. Cass., 19 giugno 2008, n. 16668, che sottolinea come si tratti di soddisfare, in quel caso, un'”esigenza primaria di vita”).

15.- Il secondo motivo di ricorso, dedicato al credito preteso “per le spese sostenute da Aircraft per il ripristino dell’operatività dell’aeromobile, invoca la violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51 e artt. 55,44,45,113 bis e 111 L. Fall.”.

Rileva in proposito il ricorrente che la norma del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, comma 3, consente al creditore, da subentro nel contratto pendente o da scioglimento del medesimo, di insinuarsi nello stato passivo “sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto”, quanto ai crediti che potranno appunto derivare dal subentro o dallo scioglimento contrattuale.

Nella specie – prosegue il ricorrente – si tratta di credito che sorge in via automatica per via dello scioglimento del contratto successivo all’insinuazione al passivo: quale “credito condizionale ex lege, in forza del disposto del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, comma 1”.

Ha perciò errato il Tribunale nell’escludere la voce di credito in questione: trattandosi delle spese sostenute per il ripristino dell’aeromobile, la richiesta trovava la sua fonte in un rapporto giuridico già esistente al tempo della presentazione della domanda di insinuazione e che fondava il proprio titolo nella sussistenza di specifiche pattuizioni contrattuali, intervenute tra le parti (quali, in particolare, quelle di cui all’art. 12 del contratto di locazione, secondo le “procedure e nelle condizioni tecniche di operatività di cui all’allegato 6 del medesimo accordo”).

16.- Il motivo non merita di essere accolto, pure se per una ragione diversa, che a sta a monte di quella addotta dal decreto del Tribunale romano (secondo il quale il credito condizionale D.Lgs. n. 270 del 1999, ex art. 51, comma 3 deve di necessità essere già certo e liquido al momento della presentazione della domanda di insinuazione). Con conseguente correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Come si è segnalato appena sopra, il ricorrente fonda la propria richiesta nella presenza di specifiche e articolate pattuizioni fissate in sede di stipulazione del contratto di locazione.

Secondo quanto dispone la norma dell’art. 72, comma 4, legge fallimentare (come senz’altro applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria, se non altro per il richiamo contenuto nella parte finale del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, comma 1), “in caso di scioglimento., il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento de danno” o altro. Ed è sicuramente da escludere che delle regole di origine pattizia possano sovrapporsi, eliminandole, alle inderogabili previsioni contenute nella detta disposizione della legge fallimentare.

D’altronde, la norma dell’art. 1590 c.c. dispone che, al termine della locazione, il conduttore deve restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta, “salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”. Nè il ricorrente ha provato – nemmeno, ancor prima, ha allegato – la sussistenza, nella fattispecie concreta, di una situazione difforme da quella indicata dalla norma generale della materia delle locazioni.

17.- Il terzo motivo contenuto nel ricorso, relativo alla voce di credito per le riserve di manutenzione maturate nel mese di settembre 2008 – e assumente violazione della norma dell’art. 111 bis L. Fall. -, è stato poi fatto oggetto di rinuncia da parte del ricorrente, nell’ambito della memoria da questi depositata ai sensi della norma dell’art. 378 c.p.c..

Quest’ultima segnala, infatti, che nel marzo del 2016 le competenze in discorso sono state pagate dai commissari della procedura e che “l’intervenuto pagamento…, nelle more dell’odierno procedimento, priva di interesse il motivo di cassazione”.

18.- Il quarto motivo, dedicato alla voce di credito per “spese legali e borsuali” (per tali ultime intendendosi quelli per “traduzione di documenti depositati”), si lagna della violazione delle norme degli artt. 93 ss. L. Fall.. Ad avviso del ricorrente, le osservazioni formulate in sede di osservazioni al progetto di stato passivo non hanno portato a una richiesta di nuove voci di crediti, trattandosi di semplici modifiche di sostanza accessoria.

D’altro canto – puntualizza ancora il ricorrente -, la clausola dell’art. 5.20 lett. e) del contratto di locazione ha previsto l’obbligo di Alitalia di indennizzare la ricorrente, “per qualunque costo o spesa” quest’ultima sostenga “per l’affermazione e salvaguardia di qualsiasi diritto della medesima nel contratto di locazione o per riottenere il possesso dell’aeromobile”.

– Il motivo non merita di essere accolto. In proposito, va premesso che, naturalmente, il motivo in questione può essere apprezzato, in quanto tale, solo in relazione alle voci di credito che sono state ammesse dal giudice di merito.

va poi precisato che la prima parte del motivo difetta del pur necessario requisito dell’autosufficienza ex art. 366 c.p.c., non essendo stati riportati i termini specifici delle “modificazioni” apportate dalle osservazioni svolte nell’ambito del contesto disciplinato dall’art. 95 L. Fall..

A parte questo, va altresì evidenziato – con diretto riferimento alla seconda sotto censura, che compone il motivo – come sia orientamento del tutto tradizionale di questa Corte quello di ritenere non rimborsabili le spese di assistenza legale occorse per la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento, come pure delle “spese vive” che non risultino nel concreto indispensabili per la presentazione della domanda stessa. Si consultino, così, già Cass., 26 ottobre 1976, n. 3875; Cass., 30 gennaio 1979, n. 661; nonchè, per tempi meno lontani, Cass., 12 dicembre 2012, n. 22765 L’orientamento trae spunto dalla circostanza – ricordata, peraltro, anche dal decreto impugnato – che la detta domanda può essere presentata anche dalla parte personalmente (cfr., per il regime oggi vigente, la norma dell’art. 93 comma 2, primo periodo).

Lo stesso può trovare conferma, d’altra parte, pure nella nutazione che le ipotesi di rimborso delle spese per insinuazione trovano base e fondamento in apposti interventi normativi (sul tema dei cd. “diritti di insinuazione” spettanti all’agente della riscossione v. ampiamente Cass., 22 dicembre 2015, n. 25802; nonchè la recente Cass., 11 giugno 2019, n. 15717).

Come ancora nella constatazione che la legge si accontenta, per la presentazione della domanda in discorso, di una “succinta esposizione dei fatti degli elementi di diritto, che costituiscono la ragione della domanda” (art. 963, comma 3, n. 2 L. Fall.).

20.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 22.200,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.

Da atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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