Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29039 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20280-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato M.F., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 159/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 159/6/2018, depositata il 11.1.2018 la CTR del Lazio respingeva l’appello di Equitalia Sud s.p.a. avverso la decisione del giudice di prime cure che aveva integralmente accolto il ricorso proposto da M.B. avverso una intimazione di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche sul presupposto che i tributi fossero prescritti, compensando le spese di lite.

Il contribuente censura la statuizione sulle spese deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 1 e 2 e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la CTR compensato le spese nonostante il concessionario fosse totalmente soccombente.

L’Agenzia delle entrate Riscossione e la Regione Lazio non hanno spiegato difese.

La censura è fondata.

A seguito dell’entrata in vigore il 4/7/2009 della L.18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il testo applicabile ratione temporis alla controversia dell’art. 92 c.p.c., comma 2, prevede, nel consentire la compensazione anche solo parziale delle spese, che a essa si possa addivenire nell’ipotesi della soccombenza reciproca o quando “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione (e che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa) comporta un vizio di violazione di legge (così ad es. Cass. 25594/2018; Cass. n. 4521 del 21/02/2017).

Nella specie la CTR, a fronte del rigetto integrale dell’appello della concessionaria, non ha in alcun modo motivato sulla compensazione delle spese, essendosi limitata ad affermare la sussistenza di gravi motivi Conclusivamente, il ricorso va accolto e la impugnata sentenza cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda in conformità ai superiori principi di diritto regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 11 novembre 2019

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