Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29048 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5390-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA DOLCE VITA DI B.L. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e della società L.A. DI LO.LU. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè del Sig. LO.LU. in proprio e quale socio delle società L.A. di Lo.Lu. &

C. sas e La Dolce Vita di B.L. & C. sas, e quale erede della sig.ra Be.Di. oggi deceduta, B.L. in proprio e nella qualità di socia della società La Dolce Via di B.L.

& C. Sas e L.A. di Lo.Lu. & C.

sas, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO NAVARRINI, ROBERTO CORDEIRO GUERRA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2215/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Siena, con sentenza n. 141/13, sez. 1, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da La Dolce vita di B.L. & C., L.A. di Lo.Lu. & C. s.a.s., B.L., Lo.Lu. e Be.Di. avverso avviso di accertamento ***** per irap, irpef ed iva.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 2215/2017,dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso i contribuenti (in luogo di Be.Di., deceduta, gli eredi) che hanno altresì depositato memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per la decisione oggetto di discussione tra le parti. In particolare, deduce che, con memoria del 27.5.17, era stata presentata opposizione alla richiesta di cessazione della materia del contendere poichè l’atto di conciliazione era inficiato da un errore materiale inoltre, all’udienza del 13 ottobre 2017 il rappresentante dell’Ufficio si era espressamente opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Con il secondo motivo deduce la mancanza di una istanza congiunta per la cessazione della materia del contendere alla luce di quanto esposto con il primo motivo.

Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulla nullità della conciliazione.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

L’Agenzia delle Entrate ha documentato la presentazione della memoria prima dell’udienza con cui si contestava la cessazione della materia del contendere e le dichiarazioni a verbale del rappresentante dell’Ufficio che si opponeva alla predetta pronuncia.

Era onere della Commissione pronunciarsi sulle dette richieste, ma nessuna pronuncia si rinviene in tal senso nel provvedimento impugnato onde sussiste la dedotta omissione di pronuncia su un fatto oggetto di contestazione tra le parti.

Il motivo va pertanto accolto restando assorbiti i restanti due.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio al giudice di seconde cure per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana in diversa composizione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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