Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29072 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24529/2015 proposto da:

Banca Carige S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno n. 88, presso lo studio dell’avvocato Ungari Trasatti Camillo che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cassinelli Roberto Nicola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’avvocato Marotta Nicola che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cataldo Massimo, giusta procura in calce ai controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

RILEVATO

che:

la Banca Carige s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza n. 796/2015, emessa dalla Corte d’appello di Genova, depositata il 29 giugno 2015, con la quale è stato respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione n. 2575/2011 del Tribunale di Genova, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 153/2006, emesso a favore della banca e nei confronti di C.N., quale fideiussore della COS. INT. s.p.a. in liquidazione;

il resistente C. ha replicato con controricorso.

RITENUTO

che:

nel caso di specie, attesa la controvertibilità delle questioni oggetto di ricorso, non sussistano i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che, pertanto, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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