Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.29088 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza in data 3 dicembre 2018 nel procedimento, iscritto al N.R.G. 219 del 2016, vertente tra:

I.F., qui rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Serafino, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Marcella Attisano in Roma, via Rodi, n. 4;

e AR.GI. soc. coop. p.a. e Impresa F.G. s.r.l.;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO

che I.F. ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Locri la AR.GI. soc. coop. p.a. e l’Impresa F.G. s.r.l., proponendo domanda di condanna delle società convenute al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dei lavori di “ammodernamento in nuova sede del tratto *****, compreso lo svincolo di ***** della S.S. *****” (così detto “maxi lotto *****”);

che l’attore esponeva di essere residente in un immobile di sua proprietà, ubicato nelle vicinanze del luogo di esecuzione dell’opera pubblica, e lamentava che i lavori di realizzazione di quest’ultima gli avevano arrecato enormi disagi e danni, patrimoniali e non patrimoniali, quali il deprezzamento del valore dell’edificio, l’impedimento della visuale, la creazione di lesioni nel solaio, nei muri, nei parapetti e nei balconi, oltre alle immissioni di assordanti rumori di cantiere, fumo, smog e polvere per l’intera giornata, dei quali chiedeva il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

che lo I. in via subordinata deduceva che, ove l’attività produttiva dei disagi fosse stata ritenuta lecita, egli aveva comunque diritto all’indennità prevista dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44, a favore del proprietario del fondo che dalla esecuzione dell’opera pubblica sia gravato da una servitù ovvero subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà;

che l’adito Tribunale di Locri, con ordinanza in data 28 gennaio 2016, ha declinato la propria giurisdizione affermando che:

– l’appalto per la realizzazione delle infrastrutture per cui è causa è stato aggiudicato all’AR.GI. dall’ANAS s.p.a.;

il pregiudizio lamentato dall’attore come fonte dell’obbligazione risarcitoria per cui è stata spiegata la domanda principale attiene all’esecuzione di quel contratto, il quale rientra nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria;

l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm., approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture svolti da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, ivi incluse quelle risarcitorie;

che, declinata la giurisdizione da parte del Tribunale di Locri, la causa è stata tempestivamente riassunta dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con riproposizione delle domande azionate avanti al giudice ordinario;

che nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo si sono costituite le società convenute, che hanno chiesto la reiezione del ricorso;

che alla prima udienza il TAR, con ordinanza pubblicata il 3 dicembre 2018, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo e spetti alla cognizione del giudice ordinario;

che il Tribunale amministrativo confliggente osserva che il petitum sostanziale azionato in giudizio va individuato nel diritto dello I. ad ottenere il risarcimento dei danni, ovvero l’indennizzo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, in conseguenza dell’esecuzione di un appalto di lavori pubblici da cui lamenta essergli derivato grave pregiudizio;

che il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione camerale sulle base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;

che l’Ufficio del Procuratore generale rileva che la domanda risarcitoria attiene esclusivamente alla illiceità del comportamento materiale delle resistenti e non sollecita alcuna verifica in ordine alla legittimità dell’esercizio di un pubblico potere;

che I.F. ha depositato una memoria difensiva, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

CONSIDERATO

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass., Sez. U., 3 febbraio 2016, n. 2052; Cass., Sez. U., 25 febbraio 2016, n. 3732; Cass., Sez. U., 21 settembre 2017, n. 21975; Cass., Sez. U., 12 dicembre 2018, n. 32180), ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo), da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell’opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere);

che dalla lettura dell’atto introduttivo non risulta che l’attore abbia prospettato la lesione del proprio diritto soggettivo come effetto di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoritativi di cui sia denunciata l’illegittimità;

che, difatti, l’attore ha fatto valere in giudizio esclusivamente l’illiceità di comportamenti posti in essere dalle società appaltatrici nella fase esecutiva della realizzazione dell’opera pubblica, senza che sia stata dedotta, neppure incidentalmente, l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici, e senza che vengano in discussione atti autoritativi della P.A., essendo il petitum sostanziale della domanda principale individuabile esclusivamente nel diritto del proprietario di immobile, ubicato nelle vicinanze del luogo di esecuzione dell’opera di ammodernamento di una strada, ad essere risarcito per i danni e i disagi derivanti dalle modalità di svolgimento dei lavori;

che sono quindi condivisibili le conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha esattamente sottolineato come i danni lamentati dall’attore “devono ritenersi attribuiti soltanto alla esecuzione dei lavori, non essendosi prospettato un pregiudizio da localizzazione dell’opera”;

che sulla domanda principale la giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario, essendo la materia del contendere – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Locri che ha declinato la giurisdizione – estranea alla procedura di affidamento di lavori pubblici e basata, piuttosto, sulla fase di esecuzione dei lavori;

che la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche in ordine alla domanda subordinata, con cui l’attore ha chiesto, ove risulti accertato che l’attività esecutiva materiale di realizzazione dell’opera sia stata posta in essere senza violazione della regola del neminen laedere, di essere almeno indennizzato per la riduzione di valore del suo immobile: infatti, il diritto del proprietario di immobile non espropriato alla corresponsione dell’indennizzo del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44, è tutelabile dinanzi al giudice ordinario (Cass., Sez. U., 21 aprile 2006, n. 9342; Cass., Sez. U., 21 settembre 2017, n. 21975, cit.);

che la regolamentazione delle spese per l’attività difensiva espletata in questa sede dallo I. va rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti anche per la regolamentazione delle spese processuali sostenute in questa sede da I.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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