LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3684-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’avv. CLAVELLI ROSSANA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ESPOSITO DAVIDE;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato PITTORI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTALDI LA GROTTERTA CARLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 566/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA FRANCESCA.
RILEVATO
che con sentenza in data 8 giugno- 3 agosto 2017 n. 566 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, confermava la dichiarazione di nullità del termine apposto, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, al contratto di lavoro subordinato stipulato da C.A. con la società Poste Italiane s.p.a. in data 16 giugno 2008, per violazione del limite percentuale previsto dalla medesima norma; riformava la sentenza di primo grado in punto di computo degli accessori dovuti sulla indennità liquidata L. n. 183 del 2010, ex art. 32;
che, per quanto qui rilevante, la Corte territoriale osservava che l’organico aziendale ai fini del computo della percentuale del 15% doveva essere calcolato con il criterio cd. del full time equivalent previsto dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, mentre con il criterio numerico dovevano individuarsi le assunzioni a termine effettuate nell’anno.
Sulla base di tali parametri risultava superato il limite percentuale del 15%.
Infondata era, altresì, l’ulteriore deduzione difensiva secondo cui il superamento del limite delle assunzioni a termine era privo di effetti per le assunzioni compiute pro tempore nell’ambito della soglia di legge: il mancato rispetto della percentuale comportava l’insussistenza della ragione oggettiva tipizzata dal legislatore per tutti i contratti conclusi nell’anno;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso POSTE ITALIANE s.p.a. articolato in tre motivi, cui ha resistito con controricorso C.A.;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che POSTE ITALIANE ha depositato verbale di conciliazione intervenuta tra le parti in sede sindacale ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
CONSIDERATO
che dal verbale della conciliazione intervenuta tra le parti in sede sindacale in data 30 ottobre 2018 risulta la definizione in via transattiva della odierna controversia;
che le spese di causa vanno compensate tra le parti in ragione della intervenuta conciliazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c.;
che non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di cessazione della materia del contendere; la cessazione della materia del contendere determina “la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata” (così, Cass. SS. UU., Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Rv. 541106), sicchè, sul piano oggettivo, essa non può essere equiparata al rigetto integrale o alla “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale – del provvedimento impugnato (Cassazione civile sez. III, 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019