Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29136 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21454-2018 proposto da:

M.M.V., Z.N., C.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO AMATE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 254/2018, rigettava le domande di equa riparazione proposte da C.A., Z.N. e M.M.V., nei confronti del Ministero della giustizia, per essere stati i ricorsi depositati dalle ricorrenti oltre il termine di 6 mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4. Osservava la Corte che a fronte dell’ordinanza della Corte di cassazione pubblicata il 18/06/09, di definizione del giudizio presupposto, le ricorrenti avevano depositato i rispettivi ricorsi solo in data 05.01.2010, in data 08.01.2010 e in data 07.12.2010.

Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia C.A., Z.N. e M.M.V. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che potesse essere dichiarato fondato il ricorso, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

– con l’unico motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, e della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, per non aver la Corte di appello tenuto conto del periodo di sospensione feriale previsto dalla L. n. 742 del 1969. A detta delle ricorrenti, infatti, essendo all’epoca operante il periodo di sospensione feriale di 46 giorni e risalendo il provvedimento che definiva il giudizio presupposto al 18.06.2009, il termine di decadenza semestrale per proporre la domanda di equa riparazione sarebbe scaduto solo il 2 febbraio 2010 e pertanto i ricorsi, presentati antecedentemente a detta data, sarebbero tempestivi.

La censura è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire che poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5895 del 2009; conforme, Cass. n. 2153 del 2010 e Cass. n. 5423 del 2016). Nella specie, dunque, premesso che la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, che ha ridotto il periodo di sospensione da 46 a 31 giorni, trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno 2015 (sul punto Cass. n. 8623 del 2018), la Corte di appello avrebbe dovuto computare, ai fini della valutazione della tempestività dei ricorsi proposti ex L. n. 89 del 2001, l’operatività del periodo di sospensione feriale di 46 giorni.

Pertanto, risalendo al 18.06.2009 l’ordinanza della Cassazione che definiva il giudizio presupposto, il termine di decadenza semestrale per la proposizione delle domande scadeva solo il 2 febbraio 2010 e dunque i ricorsi, presentati antecedentemente, devono essere dichiarati tempestivi e perciò valutati nel merito.

In definitiva, deve essere accolto il ricorso.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia, che provvederà a valutare nel merito la vicenda, oltre a regolamentare le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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