Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29220 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 2893-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relator Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

CHE:

M.M. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 98/2018, depositata il 4/1/2018, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dal predetto nei confronti dell’Inps, alla pg. 1 della sentenza, al terzo capoverso affermava “il B. non aveva prospettato l’illegittimità del richiamato D.P.C.M.”, erroneamente indicando il ricorrente con il nome di B. piuttosto che di M.;

l’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

CHE:

Va disposta la correzione dell’errore materiale indicato dal ricorrente, da correggersi con la speciale procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., (Cass. n. 681 del 21/03/1963), stante l’inequivoca individuazione nominativa della parte ricorrente, nell’intestazione e nel corpo della medesima, come M.M.;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nella sentenza di questa Corte n. 98/2018, depositata il 4/1/2018, al terzo capoverso, sia sostituito il nominativo ” B.” con quello del ricorrente ” M.”. Dispone la trasmissione alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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