Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29227 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7525-2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Gondar 22, presso lo studio dell’avvocato Maria Antonelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Paniz;

– ricorrente –

contro

Condominio di *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 732/2014 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

-il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto dal geometra P.P. nei confronti del Condominio di ***** avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere di accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal medesimo ricorrente per il pagamento di compensi professionali;

– in particolare il geometra P. aveva ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 52.440,79 dovuto per la progettazione dell’intervento di risanamento statico e funzionale del fabbricato condominiale costituente il Condominio di via *****, a seguito del sisma del 1980;

– il Condominio aveva proposto opposizione deducendo la nullità del contratto di incarico professionale in quanto esorbitante i limiti di competenza del geometra ai sensi del R.D. n. 274 del 1929 e della L. n. 1086 del 1971, che non consentono la progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili che prevedono, come nel caso di specie, l’uso del cemento armato;

– costituitosi il creditore opposto, contestava gli assunti dell’opponente e sosteneva che non poteva negarsi la facoltà dei geometri di progettare, calcolare e dirigere lavori per la realizzazione di costruzioni anche in cemento armato;

– il tribunale adito, disposta ctu, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;

– proposto gravame dal P., la corte napoletana ha ritenuto la conformità della pronuncia di prime cure ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che l’attività svolta dal P. doveva essere ritenuta contra legem e, per l’effetto, nullo ex art. 1418 c.c. il contratto d’opera;

– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dal P. con ricorso tempestivamente notificato il 16/3/2015, basato su due motivi illustrati anche da successiva memoria;

– l’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dato atto che la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata il 4/3/2019 è inammissibile perchè tardiva, in quanto depositata senza il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni prima dell’adunanza camerale;

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. l) ed m), per avere la corte territoriale interpretato la norma in esame nel senso di escludere la legittimazione dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di costruzioni civili in cemento armato;

– si censura che tale legittimazione sia stata ammessa limitatamente all’ipotesi contemplata nel R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. l), secondo un’interpretazione restrittiva della previsione normativa in collegamento alla lett. m), che ricomprende nell’oggetto e nei limiti dell’esercizio professionale del geometra “il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili “senza alcun riferimento al cemento armato; -tale mancato riferimento avallerebbe, secondo il ricorrente, la tesi secondo la quale il geometra potrebbe progettare e dirigere costruzioni civili in cemento armato purchè “modeste”, concentrandosi solo su tale limite la definizione del perimetro delle sue competenze e non anche sulla natura “civile” delle stesse;

– in tale prospettiva interpretativa, il ricorrente censura poi l’interpretazione di “modesta costruzione civile” come intesa nella pronuncia gravata, e cioè secondo un criterio quantitativo piuttosto che secondo un criterio tecnico-qualitativo, ed in ogni caso denuncia la mancata valutazione della circostanza che il ricorso al cemento armato era limitato alle cordonature perimetrali dei solai;

– il motivo non merita accoglimento;

– l’ermeneutica alternativa proposta dal ricorrente si fonda su una lettura della disciplina normativa contenuta nel R.D. n. 724 del 1929 in materia di competenze professionali dei geometri contraria alla sua ratio così come sistematicamente ricostruita dalla giurisprudenza e puntualmente richiamata dal giudice d’appello;

– appare opportuno ricordare che l’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati dall’art. 16, che all’attività di progettazione, direzione e vigilanza (o sorveglianza) dedica le lett. l) e d m), rispettivamente ricomprendendovi:

– alla lett. m) l’attività di “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”; nonchè piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori di irrigazione di bonifica ***** esclusa, comunque, la redazione di prospetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

– alla lett. m) l’attività di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

– occorre, altresì, richiamare per completezza le norme disciplinanti l’esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato di cui al R.D. n. 2229 del 1939, il cui art. 1 prevedeva che ogni opera in conglomerato semplice od armato, la cui stabilità potesse comunque interessare l’incolumità delle persone, dovesse essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto iscritto nell’albo nei limiti delle rispettive attribuzioni;

– va chiarito poi che, benchè si tratti di disposizione abrogata ad opera del D.Lgs. n. 212 del 2010, per i contratti stipulati da un geometra anteriormente all’abrogazione non viene meno la nullità per contrarietà a norme imperative perchè, come ritenuto da questa Corte, l’introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa vigente non produce effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non influisce, dunque, sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso (cfr. Cass. 19989/2013; id.6402/2011);

– nell’ambito del quadro normativo in cui si inserisce la questione posta dal ricorrente, rientra anche la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, contenuta nella successiva L. n. 1086 del 1971, che all’art. 2, intitolato “Progettazione, direzione ed esecuzione”, stabilisce – per quanto qui di interesse – che la costruzione ed esecuzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze;

– inoltre, la L. n. 64 del 1974, art. 17 in relazione alle costruzioni nelle zone sismiche, dispone che chi intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso ***** e che alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonchè dal direttore dei lavori;

-ebbene, ritiene il collegio che il complessivo quadro regolamentare frutto del coordinamento delle sin qui descritte disposizioni normative delinei un sistema coerente la cui consolidata interpretazione debba essere qui ribadita, mentre l’interpretazione alternativa proposta dal ricorrente si fonda, a fronte del mancato riferimento per le costruzioni civili di cui alla lett. m) al cemento armato, su una conclusione interpretativa estensiva del silenzio normativo che non trova conferma nè nella disposizione originaria del R.D. n. 274 del 1929 nè nei successivi interventi legislativi;

-la disposizione secondo la quale i geometri non siano abilitati a redigere “progetti di massima” ove riguardanti, fuori dalle ipotesi eccezionalmente consentite dalla lett. l), costruzioni richiedenti l’impiego di strutture in cemento armato (cfr. Cass. 19292/2009; id.17028/2006) risponde ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, e cioè la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai geometri anche nei casi di impiego di cemento armato;

-ne consegue l’inammissibilità di un’interpretazione estensiva ed evolutiva della previsione sub lett. m), che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – L. n. 1086 del 1971, art. 2 e L. n. 64 del 1974, art. 17 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale (cfr. Cass. 1157/1996; id.3046/1999; id.3021/200; id.27441/2006; id.19292/2009);

-sempre con riguardo alla lett. m), si è ritenuto che il criterio per accertare se una costruzione civile sia da considerare “modesta” consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le attività occorrenti per superarle, precisando che assume significativa rilevanza, secondo il criterio tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, la circostanza che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (cfr. Cass.8543/2009);

-la pregnanza di tale criterio distintivo comporta per la giurisprudenza di legittimità che neppure l’eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato può sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d’opera professionale di progettazione sottoscritto da un geometra al di fuori dei casi di sua competenza (cfr. Cass. 19292/2009; id. 17028/2006);

– risulta altresì assorbita la contestazione riguardante il requisito della modesta costruzione civile, dal momento che la valutazione presuppone che non ci sia impiego di cemento armato, giacchè la sua presenza esclude ipso facto la competenza del geometra;

– nel caso di specie, il geometra aveva sostenuto che l’impiego del cemento armato era limitato alle cordonature perimetrali dei solai e che le iniezioni di cemento liquido servivano solo a ricostituire l’eventuale malta tra i conci carenti di legante;

– tuttavia, tale prospettazione non era stata ritenuta dalla corte territoriale idonea ad escludere l’incidenza sulla struttura portante dell’edificio sicchè le verifiche statiche dovevano essere effettuate da un tecnico abilitato (cfr. pag. 11 della sentenza);

– si tratta di interpretazione delle circostanze di fatto coerente con i principi giurisprudenziali vigenti e, pertanto, esente dalla censura mossa;

– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la pronuncia impugnata per vizio di motivazione, sotto il particolare profilo della contraddittorietà degli assunti motivazionali addotti a fondamento della decisione;

– la doglianza è inammissibile perchè formulata al di fuori dei limiti in cui è consentita la deduzione del vizio motivazionale dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 a seguito della L. n. 132 del 2012 ed ampiamente chiariti dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, cui questo collegio ritiene di poter esaustivamente rinviare;

– in definitiva il ricorso va respinto;

– nulla va disposto circa le spese di lite, stante la mancanza di attività difensiva da parte della resistente;

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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