LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33893-2018 proposto da:
O.S.O., elettivamente domiciliato presso gli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI dai quali è rappres. e difeso, con procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 23/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
CHE:
O.S.O., cittadino della Nigeria, impugnò, innanzi al Tribunale di Brescia, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e dell’umanitaria con ricorso che, con decreto del 23.10.18, fu respinto, osservando che: anzitutto, le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili; la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria era infondata per omessa allegazione dei relativi presupposti; dal report EASO del giugno 2017 si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato; non erano stati dedotti fattori soggettivi di vulnerabilità.
L’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente non ha depositato memoria.
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non avendo il Tribunale valutato la credibilità del ricorrente mediante la corretta applicazione dei criteri di legge.
Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, non avendo il Tribunale esercitato i poteri istruttori d’ufficio in ordine alla situazione generale esistente in Nigeria.
Il primo motivo è manifestamente inammissibile perchè diretto al riesame dei fatti e in ordine alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, alla stregua dell’orientamento per cui, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 4892/18; n. 16925/18).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti e fondato su allegazioni generiche, che sarebbero state attinte da provvedimenti giudiziari, non meglio precisati ed individuati, mentre il Tribunale ha escluso che nella regione di provenienza del ricorrente sia diffusa una situazione di violenza indiscriminata frutto di conflitto armato, utilizzando i report di Amnesty International 2016-2017, con argomenti non contestati. La mancanza di sostanziale attività difensiva da parte della P.A. intimata, non consente di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019