Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29683 del 14/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4741-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINI PULCI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

Contro

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2971/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione ad Accertamento Tecnico Preventivo proposta dall’Inps dichiarando il diritto di N.L., che ne aveva fatto richiesta, a percepire l’assegno d’invalidità a far data dal 1 dicembre 2015;

il Tribunale, in particolare, ha dichiarato l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’Inps relativa alla mancanza del requisito reddituale in capo all’istante; ha inoltre ritenuto tempestivamente proposto il ricorso per ATP, impedendo così definitivamente la decadenza di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3;

ritenuta la specificità e completezza della CTU espletata in sede di ATP, non ha reputato necessario disporne la rinnovazione; ha considerato proposte tardivamente dall’Istituto le osservazioni con cui quest’ultimo aveva contestato, dopo l’invio della bozza dell’elaborato peritale, l’insufficiente motivazione circa la data di consolidamento fornita dal CTU;

ricorre per cassazione l’Inps sulla base di due motivi; N.L. ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, per avere il Tribunale di Napoli Nord emesso sentenza di condanna nei confronti dell’Inps al pagamento dell’indennità, in assenza di specifica domanda, essendo la stessa rivolta al solo accertamento del requisito sanitario;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., commi 6 e 7, art. 115 c.p.c., L. n. 118 del 1971, art. 13, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto tardive le contestazioni alla CTU espletate, là dove proprio in questa fase del procedimento di ATP, finalizzata alla medesima ratio dell’accertamento del requisito sanitario, che si chiede alla parte di specificare i motivi di contestazione alla CTU espletata nella fase precedente (art. 445 bis c.p.c., comma 6); pertanto tale giudizio non può essere configurato come autonoma pretesa del beneficio assistenziale richiesto;

i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, meritano accoglimento alla luce dell’orientamento di legittimità con cui questa Corte ha ritenuto che “Nelle controversie in materia di invalidità’ civile, cecità’ civile, sordità’ civile, handicap e disabilità’, nonchè di pensione di inabilità’ e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Così Cass. n. 27010 del 2018, confermata da Cass. n. 9755 del 2019);

la dichiarazione contenuta nella memoria depositata in prossimità dell’Adunanza camerale da N.L., contenente rinuncia alle difese avanzate nel giudizio de quo avendo preso atto dell’orientamento di questa Corte, non può essere presa in considerazione stante la mancata dichiarazione di accettazione da parte dell’Istituto ricorrente;

in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha dichiarato il diritto di N.L. alla prestazione ed ha condannato l’Inps al pagamento della stessa, mentre va confermata nel resto; le spese del presente giudizio sono compensate per l’atteggiamento collaborativo tenuto dalla parte controricorrente;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il diritto di N.L. alla prestazione ed ha condannato l’Inps al pagamento della stessa, confermandola nel resto. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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