LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13859-2018 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.D., rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO NASUTI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1254/2017 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 27/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA
FATTI DI CAUSA
Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e art. 204-bis C.d.S. depositato il 1.7.2015 presso il Giudice di Pace di Savona B.D. proponeva opposizione avverso il provvedimento notificatogli il 22.6.2015, con il quale era stata disposta la revisione della sua patente di guida a seguito della contestazione, nell’arco di dodici mesi, di tre violazioni non contestuali alle norme del C.d.S. per le quali gli era stata irrogata la sanzione accessoria di almeno 5 punti-patente.
Con sentenza n. 470/2016 il Giudice di Pace di Savona rigettava il ricorso confermando il provvedimento opposto.
Interponeva appello il B. ed il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 1254/2017 oggi impugnata, riformava la decisione di prime cure accogliendo l’opposizione, sulla base del rilievo che uno dei tre verbali di contravvenzione al C.d.S. richiamati dal provvedimento opposto prevedeva la decurtazione di soli 3 punti-patente, con conseguente insussistenza dei presupposti per la revisione della patente di guida previsti dall’art. 126-bis del C.d.S.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso B.D..
A seguito della proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la novità della questione relativa alla difformità tra verbale di contestazione e risultanze della Motorizzazione sulla base delle quali era stato adottato il provvedimento oggetto dell’opposizione e considerare inammissibile il correlato motivo di impugnazione. Ad avviso del Ministero, infatti, nell’atto introduttivo del giudizio in prime cure -che cristallizza i motivi di opposizione sui quali verte il giudizio- non si faceva alcuna menzione di una difformità delle risultanze del provvedimento opposto rispetto a quanto contenuto nei tre verbali di contravvenzione in esso richiamati.
La censura è infondata.
Dalla sentenza impugnata (cfr. pag.3) risulta infatti che il B. aveva contestato in prime cure l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 126-bis, comma 6, C.d.s. Risulta altresì (cfr. pag.4) che non era contestato tra le parti il fatto che uno dei tre verbali di contravvenzione contestati al trasgressore prevedeva la decurtazione di soli 3 punti-patente, mentre nella successiva comunicazione del Ministero era stata indicata una maggiore decurtazione di 6 punti-patente. Ed infine, risulta che la circostanza era emersa solo a seguito dell’acquisizione, disposta nel corso del giudizio di prime cure, dei verbali di contestazione richiamati nel provvedimento impugnato e che, all’esito di detto incombente istruttorio, il ricorrente aveva sollevato apposito motivo di opposizione ad integrazione di quelli originariamente proposti, sul quale il Ministero aveva preso posizione (cfr. ancora pag.4).
Il Ministero ricorrente non deduce, nel corpo del motivo, di aver contestato la novità della questione nel corso del giudizio di prime cure e di non avere accettato il contraddittorio su di essa, nè attinge specificamente il punto della sentenza impugnata che ha affermato che sul punto si era sviluppato il contraddittorio in prime cure.
Questa Corte ha affermato che “L’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e ss., configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile davanti al pretore, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto (quale l’incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte della amministrazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3271 del 19/04/1990, Rv.466731; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8293 del 20/04/2005, Rv.580526; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10796 del 12/08/2000, Rv.539575; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4781 del 09/03/2004, Rv.570914; nonchè, specificamente in materia di sanzioni conseguenti alle violazioni alle norme del C.d.S., da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9538 del 18/04/2018, Rv.648090).
Nel caso di specie, si deve ritenere che -a fronte dell’originaria contestazione dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 126-bis, comma 6, C.d.s. contenuta nel ricorso introduttivo- la successiva specificazione della doglianza tempestivamente operata dal B. nella prima difesa utile conseguente all’acquisizione dei verbali di contestazione rientra nei limiti consentiti dal codice di procedura civile per la precisazione della domanda. Nessun profilo di novità, pertanto, sussiste in concreto, non ravvisandosi una modifica non consentita dell’originario motivo di opposizione ed avendo comunque l’Avvocatura accettato il contraddittorio sulla precisazione del motivo stesso operata tempestivamente dall’opponente.
Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Nasuti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione in favore dell’avvocato Roberto Nasuti, che liquida in Euro 1.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019