Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29695 del 14/11/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 561-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZERELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE GIARDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4452/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Avellino, con sentenza n. 264/15, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da G.O. avverso il diniego di rimborso Irpef e altro 2010 Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania, sez. dist. Salerno, che, con sentenza 4452/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso il contribuente illustrato con memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Amministrazione finanziaria con il primo motivo di ricorso sostiene la violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la Commissione regionale accolto il ricorso del contribuente in applicazione del principio generale dell’art. 2033 c.c. senza che vi fosse stata una domanda in tal senso.

Con il secondo motivo sostiene l’inammissibilità della domanda di rimborso quando il contribuente non abbia – come nel caso di specie – preventivamente impugnato nei termini l’atto di accertamento divenuto ormai definitivo.

Premesso che l’eccezione di inammissibilità di cui al secondo motivo è stata proposta sin dal primo grado di giudizio, si osserva che la stessa è manifestamente fondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha in diverse occasioni affermato che è inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d’imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all’impugnazione dell’avviso di liquidazione nel termine di decadenza previsto dalla legge, e tale decadenza, operando a favore dell’amministrazione, attiene a materia indisponibile (v. tra numerose altre, da ultimo, Cass. n. 4760 del 2009), senza che sia configurabile nella disciplina richiamata alcuna illegittima disparità di trattamento tra i cittadini e l’amministrazione, trattandosi di principio che nasce dalla rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti e dalla necessità di tutela della collettività. (Cass. 7086/10; Cass. 21764/14).

Il motivo va quindi accolto.

Resta assorbito il primo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, sussistendo le condizioni per la decisione nel merito, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito, nonchè al pagamento delle spese dei giudizi di merito liquidate in Euro 2.000,00 per il 1^ grado ed Euro 3.000,00 per il 2^ grado, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472