Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29728 del 15/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20289-2017 R.G.13roposto da:

LA LIMIT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pimpini e Pierluigi Marramiero ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Savoia 80, presso lo studio dell’avvocato Elettra Bianchi;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI V. & S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lizio ed Ettore Santarelli ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Arezzo 54, presso lo studio dell’avvocato Edoardo Mindopi;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 414/2017 del Tribunale di Chieti, depositata il 22 giugno 2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso con ricorso incidentale e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

La Limit s.r.l., creditrice della somma di Euro 83.768,84 nei confronti della Teknotagli s.r.l., sottoponeva a pignoramento le somme dovute a quest’ultima dal Consorzio Di V. & S.. Il Consorzio rendeva la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. ammettendo l’esistenza di un proprio debito, ma eccependo che le somme non erano esigibili poichè la Teknotagli s.r.l. non aveva prodotto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), condizione essenziale per ottenere il pagamento.

Il giudice dell’esecuzione assegnava egualmente le somme pignorate. Il Consorzio Di V. & S. proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza. Nel corso del giudizio deduceva l’intervenuto fallimento della Teknotagli s.r.l.

Il Tribunale di Chieti accoglieva l’opposizione. Rilevava, peraltro, che l’azione esecutiva era divenuta improcedibile a seguito del fallimento del debitore esecutato, sebbene spettasse al giudice dell’esecuzione dichiarare tale condizione di improcedibilità.

Avverso tale decisione La Limit s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Consorzio Di V. & S. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La società ricorrente ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Deve essere preliminarmente verificata la sussistenza dell’interesse a ricorrere in relazione ad una sentenza pronunciata su un’opposizione agli atti esecutivi relativa ad un processo espropriativo improcedibile ex art. 51 L. Fall. In proposito si deve rilevare che il giudice di merito si è limitato a rilivare incidenter tantum che l’azione esecutiva era divenuta improcedibile, ma non risulta che tale improcedibilità sia mai stata effettivamente dichiarata dal giudice competente (il giudice dell’esecuzione). Peraltro, l’ordinanza di assegnazione potrebbe essere portata ad esecuzione qualora il debitore tornasse in bonis.

Pertanto, non può dirsi che sia davvero venuto meno l’interesse ad agire, che – in ogni caso – sarebbe sussistente quantomeno ai fini della regolazione delle spese processuali.

Passando all’esame delle censure dedotte, con il primo motivo la società ricorrente ripropone la questione, già disattesa dal Tribunale, della tardività dell’opposizione proposta dal Consorzio Di V. & S..

In proposito si deve premettere che il giudice di merito, pur essendo stato adito con un’opposizione nominalmente proposta- come riferito dalla stessa società ricorrente – ai sensi sia dell’art. 615 c.p.c. che dell’art. 617 c.p.c., l’ha in concreto scrutinata come se si trattasse solamente di un’opposizione agli atti esecutivi, come chiaramente emerge dall’ampia motivazione dedicata al profilo della tempestività. Si è, quindi, in presenza di una qualificazione implicita, che peraltro trova riscontro nella, sia pur non decisiva, indicazione dell’oggetto della lite riportata nell’epigrafe della sentenza impugnata.

Invero, l’opposizione, là dove sosteneva che il credito assegnato non fosse esigibile siccome dedotto all’udienza fissata per la dichiarazione, era davvero qualificabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., poichè integrava una contestazione della legittimità dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione. Ma, nella parte in cui lamentava che fossero pretese anche le spese, integrava invece un’opposizione all’esecuzione, in quanto inerente all’an del diritto di procedere all’esecuzione. Il giudice di merito, tuttavia, ha esaminato solo il primo profilo e non ha deciso sul secondo, che deve ritenersi implicitamente assorbito. Qualora avesse diversamente opinato, rispetto a quest’ultimo aspetto avrebbe dovuto farsi carico di verificare preliminarmente la sussistenza dell’interesse ad agire, difettando l’intimazione del precetto per la somma relativa alle spese. Tanto premesso, in ordine all’unico profilo realmente deciso con la sentenza impugnata, si deve rilevare, ora per allora, la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi.

In particolare, si deve rilevare anzitutto che il dies a quo per il decorso del termine previsto dall’art. 617 c.p.c. decorre dalla comunicazione dell’emissione dell’ordinanza a mezzo PEC (12 dicembre 2014), anzichè dalla sua notificazione (17 febbraio 2015), essendo sufficiente la comunicazione della cancelleria ad integrare una conoscenza di fatto del provvedimento opponendo (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 15193 del 12/06/2018, Rv. 649055 – 01). Ciò posto, poichè il ricorso venne depositato in cancelleria il 6 marzo 2015, non vi è dubbio che l’opposizione fu proposta fuori termini.

Il primo motivo è, di conseguenza, fondato e tanto determina la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il rilievo della tardività comporta il riconoscimento che l’azione di opposizione agli atti fondata sull’illegittimità dell’adozione dell’ordinanza non poteva essere proposta per decorso del termine.

Restano quindi assorbiti gli altri motivi e così pure l’incidentale tardivo.

In attuazione del principio della soccombenza, a carico del Consorzio Di V. & S. vanno poste le spese legali sia del presente giudizio di legittimità, sia del grado di merito, nelle misure indicate in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il ricorso incidentale, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Liquida le spese processuali per giudizio di merito in Euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese processuali al 15% e accessori di legge. Liquida le spese processuali per giudizio di legittimità in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200 per spese, oltre rimborso spese processuali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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