Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29738 del 15/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4098-2018 proposto da:

I PROMIRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO MEMMO;

– ricorrente –

contro

R.M., nella qualità di professionista delegato e custode nominata nella procedura R.G. Es. Imm. 17/08 promossa davanti al Tribunale di Pescara nei confronti della IPI SISTEMI SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA SCOPONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2113/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

R.M., quale professionista delegato e custode nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Pescara, conveniva in giudizio la società I Promiro S.p.A. per sentir dichiarare l’annullamento o la nullità del contratto di locazione del 6 marzo 2001 stipulato tra Ipi Sistemi SIAS, parte esecutata nel procedimento e la società I Promiro S.p.A. relativo a un fabbricato adibito ad uso ufficio, lamentando una asserita esiguità del canone concordato, tale da giustificare l’applicazione dell’art. 2923 c.c., e deducendo, comunque, la mancata corresponsione del canone. Chiedeva, altresì, dichiararsi l’illegittimità delle successive cessioni di tale contratto, perchè non trascritte ai sensi dell’art. 2643 c.c., e la condanna del possessore dell’immobile al rilascio in favore della procedura esecutiva;

si costituiva I Promiro S.p.A. contestando la pretesa;

la causa, istruita con l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio era definita con sentenza del 14 settembre 2016 del Tribunale di Pescara che dichiarava la risoluzione del contratto di locazione;

avverso tale decisione proponeva appello I Promiro S.p.A. deducendo la violazione degli artt. 2697,2923 e 1599 c.c., e l’errata valutazione del canone locativo da parte del consulente d’ufficio riguardo alle successive cessioni del contratto di locazione e l’errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., in tema di spese processuali. Si costituiva in giudizio la R. insistendo per il rigetto del gravame e per la correzione dell’errore materiale relativo all’anno di stipula del contratto;

la Corte d’Appello de L’Aquila con sentenza del 16 novembre 2017 rigettava l’appello con condanna della società al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione I Promiro S.p.A. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso R.M., nella qualità di professionista delegato e il custode nominato nella procedura esecutiva immobiliare promossa davanti al Tribunale di Pescara.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 1697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 167 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la possibilità di scomputare i costi sopportati dal conduttore troverebbe idoneo riscontro probatorio nelle fatture versate in atti e nella mancata specifica contestazione circa l’effettività dei lavori eseguiti;

con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2923 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Parte ricorrente ritiene che la Corte d’Appello non avrebbe correttamente interpretato l’art. 2923 c.c., in ordine al concetto di “giusto prezzo” per il quale, in difetto di parametri oggettivi, occorrerebbe fare riferimento a quello stabilito tra le parti;

con l’ultimo motivo si deduce la violazione dell’art. 1599 c.c., con riferimento alle norme richiamate anche nei precedenti motivi. Si sostiene che le date delle cessioni oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito rientrerebbero nel novennio antecedente la data di proposizione della domanda da parte del custode della procedura esecutiva, con conseguente inopponibilità al terzo acquirente;

I tre motivi sono dedotti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in tema di autosufficienza (riguardo alle fatture citate nel primo motivo, al contenuto degli scritti difensivi di controparte che non conterrebbero contestazioni ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; al tenore della CTU oggetto del secondo motivo e dei contratti di cessione richiamati nel terzo motivo);

il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01);

quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

“indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011);

nessuno dei tre oneri risulta assolto dal ricorrente. Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto delle suddette fatture e degli scritti difensivi; nè indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) sono state prodotte e neppure localizza gli atti all’interno del fascicolo di legittimità;

ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assumono ignorati dalla Corte d’Appello;

oltre a ciò i motivi sono dedotti in maniera assolutamente generica (Cass., sez. Un., n. 7074 del 2017, che ribadisce in motivazione il principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005);

il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali. Il motivo deve necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo” e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè, per poter essere utilmente esercitata, tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01);

inoltre, la violazione di 115 e 116 c.p.c., è dedotta al di fuori dei criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi dalle SS.UU. (Cass. n. 16598/2016). Infatti, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

la violazione dell’art. 116 c.p.c., infine, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 16598 del 2016). Profili, questi, non dedotti in ricorso;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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