LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17444-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3675/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 07/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento IRPEF, anno 2006 emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 – con cui l’Ufficio determinava presuntivamente un maggior reddito imponibile sulla base di alcuni parametri di spesa rilevanti (quali acquisto di un’autovettura e canone di locazione per casa di abitazione), ha rigettato l’appello. La CTR ha ritenuto “decisamente eccessivo e non rispondente alla situazione economica” della contribuente il reddito presuntivamente accertato dall’Ufficio, giacchè “l’acquisto di un’autovettura pagata a rate ed un fitto mensile di Euro 200,00 non possono determinare una capacità reddituale di Euro 38.903,00.” Inoltre, sempre secondo la CTR, in aggiunta alle precedenti considerazioni, la contribuente “ha dimostrato che per l’anno in considerazione ha beneficiato anche di altre entrate (caparra di affitto d’azienda e fornitura esclusiva di caffè)”, seppur “non sia riuscita a dimostrare la differenza tra il reddito dichiarato e gli investimenti effettuati”.
P.T. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e dei collegati decreti ministeriali del 1992 (D.M. 10 settembre 1992, art. 1 e D.M. 19 novembre 1992), degli artt. 2728 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè la CTR ha determinato il reddito imponibile con modalità diverse da quelle previste dalla normativa di riferimento e ritenendo, altresì, superata la presunzione legale, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, sulla base di una documentazione non adeguata, come dalla stessa CTR riconosciuto.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte chiarito i confini della prova contraria in materia (cfr. Cass. n. 5544/2019; n. 12026/2018; n. 8995/2014), disponendo che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 onera il contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, la cui entità e la cui durata nel possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dunque, si chiede qualcosa in più della mera disponibilità di i ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta “la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (cfr. Cass. 12207/2017; 1332/16; 22944/15; 14885/2015; 6396/2015; 25104/2014). Detto onere probatorio non deve ritenersi particolarmente oneroso per il contribuente, in quanto, non solo la prova non è tipizzata e può essere offerta “con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale dell’elemento preso in considerazione” (Cass., 7258/2017), ma, in particolare, ben può “essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente” (Cass., 12214/2017) idonei a dimostrare l’entità e la durata del possesso dei redditi in esame.
Inoltre, l’accertamento effettuato con metodo sintetico dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva così come predeterminati ex lege. Infatti, i fattori-indice fondano una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 17487 del 01/09/2016). Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’Onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. sez. 6 5, n. 16912 del 10/08/2016).
La CTR non si è attenuta ai superiori principi laddove, riconoscendo rilievo probatorio alla documentazione prodotta dal contribuente afferente all’acquisto della automobile e del canone di locazione, ha privato tali elementi indicatori di capacità contributiva del valore presuntivo normativamente correlato alla loro disponibilità, mentre avrebbe potuto soltanto apprezzare la prova circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per il mantenimento di detti beni. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 15 novembre 2019
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