LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20084-2018 proposto da:
COMUNE DI PESCHE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 80, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARISA PAGLIONE, RITA VITALE;
– ricorrente –
contro
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 117, presso l’UFFICIO DELEGAZIONE dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GALASSO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Contro
COMUNE DI PESCHE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 80, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARISA PAGLIONE, RITA VITALE;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1558/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
La CTR del Molise con sentenza n. 1558/1/2017, depositata il 18.12.2017, non notificata, dichiarava inammissibile l’appello incidentale della Regione Molise e accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Pesche avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Isernia che aveva accolto il ricorso della Regione avverso l’avviso di accertamento ICI su un immobile di proprietà di quest’ultima concesso in comodato gratuito all’Università degli studi del Molise sul presupposto che l’esenzione non spettasse per i locali destinati ad attività che comportavano il corrispettivo a favore degli studenti eccedenti l’ordinaria attività didattica di studio e di ricerca scientifica. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Pesche ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.
Parte intimata resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, al quale il ricorrente resiste con controricorso.
1. Con i tre motivi il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che erroneamente la CTR ha ritenuto sussistere l’esenzione anche in assenza di utilizzazione diretta da parte dell’ente proprietario evidenziando che all’interno dell’immobile si svolgevano attività che comportavano il corrispettivo a favore degli studenti eccedenti l’ordinaria attività didattica di studio e di ricerca scientifica.
2. Le censure sono fondate.
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, stabilisce che “Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.”) Il contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 c.c. e ss., produce effetti obbligatori e non reali e il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà. Si tratta, per lo più, di un rapporto di cortesia che quindi non genera alcun particolare vincolo giuridico; difatti, il comodatario è un semplice detentore del bene mobile o immobile (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013). Pertanto è il proprietario del terreno, quale possessore, sia pure mediato, tenuto al pagamento dell’imposta e non il comodatario, mero detentore della cosa comodata. Non trova applicazione, inoltre, alla fattispecie, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, comma 1 lett. a), che ha introdotto un’esenzione specifica dall’Ici per gli immobili posseduti da una serie di enti pubblici e soggetti giuridici a condizione che utilizzino gli immobili destinandoli ad attività esclusivamente istituzionali (attività assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)) essendo correlata l’esenzione medesima all’esercizio, effettivo e concreto, nell’immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo. Poichè la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall’art. 14 preleggi. L’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 29/02/2008). Nella fattispecie, anche se il possesso dell’immobile è in capo al ricorrente, l’esercizio delle attività didattica è compiuta da altro soggetto (il comodatario) e manca, quindi il requisito della svolgimento dell’attività esente direttamente da parte dello stesso, ai fini della esenzione ICI. Nel caso di immobile dato in comodato, infatti, non rileva l’utilizzo che ne fa il comodatario, non soggetto ICI, mentre il proprietario-possessore è obbligato al pagamento dell’Ici senza avere diritto ad usufruire della relativa esenzione, per attività in ipotesi esenti, ma svolte dal comodatario.
4. Nè può ritenersi una sorta di immedesimazione tra la Regione Molise e l’Università.
Questa Corte in controversia analoga ha affermato che una pubblica Università degli Studi (nella specie quella di Cagliari), non potesse in alcun modo essere equiparata allo Stato, avendo personalità giuridica propria e godendo di ordinamento autonomo con proprio Statuto e regolamento. Del resto in tal senso è chiara la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 10 maggio 2006, n. 10700; tra le successive conformi, tra le altre, si veda, più di recente, Cass. sez. 1, 13 maggio 2016, n. 9880), secondo cui “alle Università statali, dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi”. (Cass. 3011/2017).
5. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Regione Molise deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti inerente l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), ed in particolare che la Regione Molise fa un uso diretto dell’immobile in questione nel momento in cui lo concede all’Università e ne sopporta l’uso. La censura deve ritenersi inammissibile, atteso che nessuna soccombenza sul punto era da ravvisarsi nella pronuncia della CTR, che al contrario aveva accolto, sul punto, il ricorso della Regione e, in ogni caso infondata per le ragioni esposte nell’esame dell’impugnazione principale.
6. Il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale con i quali si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’esenzione per le superfici destinate a palestra e ad attività di ristorazione devono rigettarsi, per i motivi posti a base dell’accoglimento del ricorso principale.
Il quarto motivo di ricorso incidentale con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c perchè il ricorso incidentale in appello della Regione Molise conteneva tutte le indicazioni di legge deve ritenersi assorbito dal rigetto degli altri motivi di ricorso incidentale.
La sentenza deve essere, conseguentemente cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della Regione Molise.
Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di esenzione Ici.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Regione Molise dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;
rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale della Regione Molise, assorbito il quarto.
Spese del giudizio di merito compensate.
Condanna la Regione Molise al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Regione Molise, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019