Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29775 del 15/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3952-2018 proposto da:

APRILE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso lo studio dell’avvocato PARIS FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLPE GIAN MARIA;

– ricorrente –

contro

AGMIN ITALY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBAN MICHELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1365/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI ENZO.

RITENUTO

Che, con ricorso affidato a quattro motivi, la Aprile S.p.A. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Genova, resa pubblica in data 26 ottobre 2017, che accoglieva il gravame proposto dalla Agmin Italy S.p.A. contro la decisione del Tribunale della medesima Città e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta in via monitoria dall’odierna ricorrente (per un credito di Euro 20.488,15, a titolo di prestazioni di servizi di spedizioni, così ridotta dal primo giudice la somma di Euro 23.866,48, recata dal decreto ingiuntivo, che, pertanto, era stato revocato), con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;

che resiste con controricorso l’Agmin Italy S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria e la Agmin anche istanza per la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 373 c.p.c., con annessa documentazione.

Considerato che il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE:

rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile; si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019

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