LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. di VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7997-2018 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DISTEFANO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 4847/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato l’01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Riscossione Sicilia s.p.a. reclama la cassazione dell’impugnato decreto con il quale il Tribunale di Ragusa, confermando il deliberato del giudice delegato, ha rigettato l’opposizione della stessa avverso lo stato passivo del fallimento intimato sul presupposto dell’intervenuta prescrizione delle relative pretese, posto che nessun effetto interruttivo era attribuibile all’avviso di vendita immobiliare, “siccome non indicante le predette cartelle a fondamento dello stesso” e che non erano altresì atti idonei a questo fine il preavviso di iscrizione ipotecaria e l’iscrizione di ipoteca, potendo interrompersi la prescrizione come previsto dall’art. 2943 c.c., solo con la “notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”. Non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L’unico motivo di ricorso – a mezzo del quale la ricorrente lamenta la violazione da parte del decidente degli artt. 2943 e 1219 c.c., in considerazione di quanto disposto dal comma 4 della prima delle norme richiamate – è fondato.
Posto che come rammentato dal motivo l’art. 2943 c.c., comma 4, stabilisce che “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore… “, va qui ribadito il principio che “per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. Sez. VI-I, 14/06/2018, n. 15714).
Si rivela conseguentemente claudicante l’opinamento in contrario enunciato dal decidente di merito, non essendosi egli chiesto se alla luce del citato insegnamento di diritto, gli atti, in relazione ai quali ha escluso l’applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 1, siano parimenti privi di efficacia interruttiva anche a mente dell’art. 2943 c.c., comma 4.
3. Il ricorso va dunque accolto, il decreto impugnato va perciò cassato e la causa rimessa al giudice a quo per il dovuto seguito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Ragusa che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019