Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29793 del 18/11/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20277-2018 proposto da:

MEDIOBANCA SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 48, presso lo studio dell’avvocato ALONZO COMMITTERI & PARTNERS STUDIO LEGALE, rappresentata e difesa dall’avvocato SERENA GIGLIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 698/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da Duemme SGR S.p.A. (ora Mediobanca Società di Gestione del Risparmio S.p.A.) avverso la decisione della Commissione tributaria di Milano che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contro l’atto di contestazione di sanzioni per mancata integrazione di fatture ricevute dalla società medesima per prestazioni ritenute erroneamente non soggette ad IVA. Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 28 giugno 2018, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente deduce “nullità della sentenza di secondo grado, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per assoluta carenza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 11 Cost., in quanto scritta a mano ed assolutamente non decifrabile”.

Il ricorso è fondato.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata, redatta a mano dall’estensore, si presenta in vari punti scarsamente leggibile, tanto da dar luogo ad un processo di interpretazione del testo con esito incerto, sì da poter attribuire alla decisione contenuti diversi, dovendo, invece, il “documento motivazione” essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che la sua analisi non esuli dal suo campo destinato, che è quello della validità delle argomentazioni giuridiche, in esso contenute, e non quello dell’interpretazione del dato testuale (in termini, Cass. n. 4683 del 2016). In particolare, risultano incomprensibili talune parole riportate al settimo e al dodicesimo rigo della sentenza.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472