LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7310-2018 proposto da:
C.G., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 41, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIERI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA COVIELLO;
– ricorrenti –
contro
BAIA BLU SIRMIONE HOTEL SRL, GENERALI BUSINESS SOLUTION SCPA, ALLIANZ SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1177/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. Nel 2005, C.G. e C.S. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, BAIA BLU SIRMIONE HOTEL S.R.L., per sentirli condannare al risarcimento danno per il decesso del loro padre, Co.Sa., originato da un malore conseguente al furto della sua automobile parcheggiata all’interno del garage pertinente dell’Hotel. Si costituì BAIA BLU contestando la domanda di risarcimento del danno e chiamando in garanzia ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.p.a., che a sua volta si costituì chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
Intervenne volontariamente Allianz S.p.a., che assicuratrice dell’auto derubata, da essa immediatamente indennizzato, chiese l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per il furto, volendo subentrare in tale pretesa ex art. 1916 c.p.c..
Il Tribunale di Brescia dispose il rigetto della domanda attorea, poichè ritenne non provata la sussistenza di uno “specifico contratto di deposito ex art. 1766 c.c. tra il C. e l’albergo”. Con tale decisione, il giudice di prime cure, ritenne assorbita ogni altra domanda ed eccezione, con l’effetto di escludere l’esame di profili di responsabilità ulteriore rispetto a quelli contrattuali esaminati.
2. Avverso tale sentenza, C.G. e C.S., proposero appello insistendo che fosse imputata la responsabilità derivante dal contratto di deposito concluso con l’albergo, inoltre eccepirono l’illegittimità dell’assorbimento delle altre voci di danni, in particolare del danno non patrimoniale derivante da responsabilità extracontrattuale.
La Corte d’Appello di Brescia – seconda sezione civile, con sentenza n. 1277/ 2013 del 27/03/13 rigettava l’appello, ritenendo non sussistente il contratto di deposito. La Corte spiegava, che per instaurare un contratto di deposito deve concretamente esserci l’affidamento del veicolo, affidamento che può venire o tramite consegna materiale delle chiavi al titolare o con la ricezione di un documento che legittima il contraente a riprendere il veicoli. Nel caso di specie, tale affidamento non risultava, avendo il C. affidato incautamente le chiavi a persone che si spacciavano come posteggiatori, ancora prima di fare il check-in all’interno dell’Hotel.
3. Avverso la predetta sentenza, C.G. e C.S. propongono ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
6. Con l’unico motivo di ricorso formulato, i ricorrenti lamentano “la violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Error in procedendo. Omessa pronuncia su motivi d’appello”. La Corte sarebbe incorsa in un errore processuale consistente nell’aver omesso l’esame del profilo extracontrattuale della domanda attorea. Il giudice di secondo grado avrebbe reiterato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, già commessa dal Giudice di prime cure, limitando la sua decisione all’esistenza o meno di un contratto di deposito, ex art. 1766 c.c., tralasciando il profilo extracontrattuale.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello, riportandosi interamente alla sentenza di primo grado che dichiarava infondato il motivo, ne riteneva implicitamente assorbiti gli altri. Infatti, ‘la Corte concorda con la pronuncia del Tribunale che ritiene non provata la conclusione tra le parti del contratto di deposito dell’auto e pertanto non fondato il lamentato inadempimento contrattuale dell’appellato, con conseguente rigetto del motivo di gravamè. Ed aggiunge ‘Ma anche se si volesse ritenere, e non è questo il caso, che il contratto di deposito sia stato concluso, l’incauto (se pur in totale buona fede) comportamento del C. che volontariamente ha consegnato le chiavi della propria autovettura a due individui del tutto estranei alla struttura alberghiera e privi di alcun elemento identificativo atto a qualificarli come dipendenti, sarebbe sufficiente a non provare la non imputabilità all’albergo della causa dell’inadempimentò (Cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
Da tale motivazione risulta palesemente l’inammissibilità del motivo se si considera, poi, che a pag. 5 del ricorso sono riportate le conclusioni della citazione ((…) ‘accertare che il furto dell’autovettura *****, occorso in data 11 settembre 2004 è stato causato dalla omessa vigilanza dell’amministrazione dell’hotel Baia Blu, così permettendo ai malviventi di introdursi indisturbati nel parcheggio interno; per l’effetto dichiarare la struttura alberghiera responsabile del decesso del sig. Co.Sa., morto a causa del furto patito, condannando il convenuto… a risarcire gli odierni attori, figli del defunto di tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi intesi unitariamente sia quale conseguenza della lesione del rapporto parentale, sia del danno morale soggettivo che si qualifica nella misura di (…)) e a pag. 7 del ricorso è riportato un brano della sentenza di primo grado; emerge che non è dato comprendere e nemmeno è spiegato come e perchè – appunto dai passi sopra riportati – si sarebbe dovuto ricavare che gli attori avevano individuato un profilo di responsabilità extracontrattuale che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare.
7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019