LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. PONTERLO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11008-2018 proposto da:
V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BORGHETTI;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO, TERESA OTTOLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 604/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
CHE:
la Corte di appello di Venezia – con sentenza n. 604 del 2017 – provvedendo in via definitiva in merito al gravame proposto da V.E., nei confronti dell’INAIL, avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 132 del 2012, ha rigettato la domanda “di aggravamento della rendita”;
per la cassazione della decisione, ha proposto ricorso per cassazione V.E., articolato in tre motivi (con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – deducendo la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e contraddittoria; con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – assumendo l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno per malattia professionale);
ha resistito, con controricorso, l’INAIL;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa di V.E. ha depositato istanza di riunione di procedimenti.
CONSIDERATO
CHE:
la difesa della parte ricorrente, nell’istanza di riunione, ha evidenziato la presenza del procedimento n. 18949 del 2017, avente ad oggetto la sentenza non definitiva n. 733 del 2016 resa dalla Corte di Appello nel medesimo giudizio n. 1241 del 2012, che risulta assegnato alla Sezione IV lavoro;
appare quindi opportuno che la causa venga rinviata a nuovo ruolo e successivamente trasmessa alla IV Sezione lavoro, affinchè possa essere valutata la riunione con la causa connessa.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo con successiva trasmissione della causa stessa alla IV Sezione lavoro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019