LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23015-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
***** SRL IN FALLIMENTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 176/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, neì confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva parzialmente accolto l’appello della ***** s.r.l. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 8142/2015, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento ed avvisi di accertamento prodromici Irap Ires Iva 2002-2006;
la società contribuente, nelle more dichiarata fallita, è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
risulta, dalla sentenza impugnata, che aveva partecipato al giudizio di appello anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma a quest’ultima non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, nè la stessa si è costituita in giudizio;
occorre, quindi, disporre, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa e non spontaneamente costituitasi (cfr. Cass. n. 10934/2015), fissando all’uopo il termine che si reputa congruo indicare in mesi tre.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, da effettuarsi nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019