Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30092 del 19/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28769-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 622/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 26 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Puglia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari che, in accoglimento del ricorso proposto da R.G.S., aveva annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata al contribuente dall’Agente della Riscossione, stante la mancata prova della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 26 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

1. Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per avere la CTR travisato le risultanze processuali non avendo considerato che l’Agente della Riscossione, rimasto contumace in primo grado, si era costituito in appello depositando gli avvisi di ricevimento relativi alla cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riprodotto in ricorso gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle di pagamento prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, depositate dall’Agente della Riscossione, rimasto contumace in primo grado, in sede di gravame, in allegato all’atto di appello.

Costituisce principio consolidato che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal D.Lgs. cit., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 27774 del 2017).

La CTR, disattendo il suddetto principio di diritto, non ha invece tenuto conto della produzione documentale legittimamente effettuata dall’Agente della Riscossione in grado di appello, facendo riferimento a circostanze del tutto estranee alla prova della notifica delle cartelle di pagamento in questione.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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