LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5054 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
A.C. (C.F.: *****) avvocato difensore di sè stesso;
– ricorrente –
nei confronti di:
T.L. (C.F.: *****);
TI.Lo. (C.F.: *****);
rappresentate e difese dagli avvocati Mario Chiarini (C.F.: CHR MRA 40E12 E447U) e Giampaolo Antonelli (C.F.: NTN GPL 69A14 C070V);
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trieste n. 610/2017, pubblicata in data 1 agosto 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 27 giugno 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.
RILEVATO
che:
A.C., debitore esecutato in un procedimento di espropriazione presso terzi, ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione dei suoi crediti nei confronti di Allianz S.p.A., pignorati in suo danno da T.L. e Ti.Lo..
L’opposizione è rigettata dal Tribunale di Trieste.
La Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre l’ A., sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso T.L. e Ti.Lo..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente, difensore di sè stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ha dichiarato espressamente di rinunciare al ricorso.
La rinuncia non risulta però notificata alle controricorrenti.
In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione va qualificato come atto unilaterale cd. non “accettizio”, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicchè, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso; in tal caso va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ove si accerti la effettiva sussistenza del sopravvenuto difetto di interesse e salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 14/07/2006, Rv. 592489 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27133 del 19/12/2006, Rv. 595319 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 15/02/2007, Rv. 594912 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019 – 01).
Nella specie, la rinunzia al ricorso (motivata sul presupposto della correttezza della proposta di inammissibilità del ricorso stesso da parte del relatore), è tale da fare emergere certamente il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla decisione. Le controricorrenti, d’altra parte, non hanno manifestato alcun interesse alla decisione nel merito.
Di conseguenza va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, anche tenuto conto del fatto che il ricorso sarebbe stato destinato ad essere comunque dichiarato inammissibile, come da proposta del relatore (di cui lo stesso ricorrente ha riconosciuto la fondatezza).
Non sussistono invece i presupposti per una condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non essendo stati specificamente allegati e dimostrati gli elementi costitutivi della sua responsabilità processuale aggravata, nè eventuali conseguenti danni.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta non integra i presupposti per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019 – 02; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015, Rv. 635682 – 01).
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019
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