Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30214 del 20/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31247-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO BELLOMI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSELLI CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

G.E., P.S., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2018 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

RILEVATO

che la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis, l’appello proposto da P.A. contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli, che, in relazione alla successione di G.C., ha dichiarato la falsità del testamento olografo del defunto, contenente l’istituzione di erede del medesimo P.A., così accogliendo la domanda dei successibili ex lese G.E. (sorella del de cuius), P.A. e P.S., figli di un fratello premorto.

La corte d’appello ha ritenuto che l’appello non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento.

Secondo la corte i capitoli di prova, non ammessi dal tribunale, attenevano a fatti irrilevanti ai fini del decidere.

La corte ha aggiunto che il tribunale, nel dichiarare la falsità del testamento, aveva motivatamente recepito le conclusioni del consulente tecnico, dopo avere ricostruito analiticamente l’iter seguito dall’esperto per giustificare il giudizio di falsità. Ha precisato ancora che i periti nominati nel procedimento penale erano giunti alla stessa conclusione.

Per la cassazione della sentenza P.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

G.E., P.S. e P.A. sono rimasti intimati.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione.

La sentenza è censurata là dove la corte ha ritenuto irrilevanti i capitoli di prova per testimoni dedotti dall’attuale ricorrente.

Il secondo motivo pone la questione del mancato accoglimento della istanza di rinnovazione della consulenza grafica.

Si rappresenta che, nel giudizio penale a carico dell’attuale ricorrente per il reato di falso, il Tribunale di Vercelli aveva invece disposto il rinnovo della consulenza grafica.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il collegio ritiene che non ricorra l’evidenza decisoria, essendo necessario verificare gli eventuali riflessi sul presente giudizio delle vicende del procedimento penale, segnalate dal ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza camerale.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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