Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30218 del 20/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19502-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRA ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAUSI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE, che la rappresenta e difende unitamente a se stessa;

– resistente –

ricorso successivo T.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale al ricorente successivo –

T.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorrente incidentale successivo-

avverso la sentenza n. 1210/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

Ritenuto, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio camerate sulla proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c., quale applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, e delle osservazioni su di essa svolte dalla resistente circa la inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione perchè redatto da un avvocato del libero foro e non dall’avvocatura dello Stato; ritenuto che della questione sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte; ritenuto che nelle more del giudizio il legislatore è intervenuto sulla questione con il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, conv. in L. 28 giugno 2019, recante “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, in vigore dal 30 giugno e che, dunque, la controversia non si ponga in termini d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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