LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1913/2015 proposto da:
M.G., rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO PUCA;
– ricorrente –
contro
MI.VI., MA.MA., MI.OR., MI.CO., MI.RA., MI.DO., quali eredi di MI.GE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GUARNACCI, rappresentata difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4111/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza del 7.4.2010 il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha rigettato la domanda di Mi.Ge. proposta con citazione notificata il 30.9.1998 – volta a sentire dichiarare il cortile dichiarato di sua proprietà e latistante il di lui fondo in *****, esente da servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore del confinante terreno di M.G., su cui questi aveva edificato. La sentenza ha accolto invece la riconvenzionale con cui M.G. aveva chiesto accertarsi l’inesistenza del diritto di passaggio dell’attore sul cortile, per essere il cortile in proprietà dello stesso signor M..
2. Con sentenza depositata il 16.10.2014 la corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Mi.Vi., Ra., Co., Or. e Do. nonchè Ma.Ma., quali eredi di Mi.Ge., nei confronti di M.G., ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha dichiarato quest’ultimo non avente diritto di passaggio sul cortile o viale in contestazione.
3. Per quanto rileva la corte d’appello ha considerato:
– di poter decidere sulla causa benchè fosse indisponibile, pur se richiesto, il fascicolo di primo grado, essendo stati gli atti riprodotti in copia dalle parti, ivi compresa la relazione di c.t.u.;
– di dover qualificare la causa come di regolamento dei confini, non essendo contestati i titoli di proprietà dei fondi, essendone solo contestata l’estensione, in particolare in ordine all’essere in essi ricompreso o no il cortile;
– di dovere, in assenza di menzione dei titoli di proprietà, dare prevalenza, invece che ai dati catastali (utilizzati dal giudice di primo grado), alle presunzioni desumibili dallo stato dei luoghi, risultante dalle fotografie allegate alla relazione di c.t.p. del geom. C.V. del 7.2.2011 prodotta nel subprocedimento ex art. 704 c.p.c., il quale evidenzia che il fondo del signor M. è sottoposto al cortile o viale di circa due metri e separato da un muro alto circa due metri, mentre su esso si aprono gli accessi al fondo e fabbricato del signor Mi., il tutto verosimilmente risalente nel tempo a cagione della vetustà delle opere.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.G. sulla base di quattro motivi. Mi.Vi., Ra., Co., Or. e Do. nonchè Ma.Ma., quali eredi di Mi.Ge., hanno resistito con controricorso.
5. Il procuratore generale, in persona del sost. proc. gen. Dott. Lucio Capasso, ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie, essendo pervenuta in cancelleria quella nell’interesse di M.G. il 5/11/2018, oltre il termine previsto rispetto all’adunanza camerale in data 14/11/2018.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte d’appello basato la propria decisione su prova nuova in appello, indicata nella relazione di c.t.p. prodotta nel 2011 in occasione di subprocedimento possessorio in corso di causa. 1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Rispetto al presente procedimento iniziato nel 1998, in riferimento al testo dell’art. 345 c.p.c., vigente ratione temporis, va richiamato che, secondo l’arresto nomofilattico di Cass., sez. U n. 10790 del 04/05/2017, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
1.3. Se già il predetto rilievo, dunque, smentisce la fondatezza dell’assunto del ricorrente, va altresì detto che, essendo stata la relazione del geom. C. già depositata nell’ambito del subprocedimento ex art. 704 c.p.c., la stessa non può considerarsi prodotta in appello, facendo già parte del materiale documentale di causa.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto – avendo la corte d’appello deciso in base alle fotocopie della relazione di c.t.u. in atti – la stessa avrebbe omesso di considerare che, in base a chiarimenti resi da c.t.u. e non inseriti agli atti in appello, il c.t.u. aveva evidenziato che non soltanto i dati catastali ma anche la concessione edilizia non facesse riscontrare alcuna aggraffatura tra l’area cortilizia e l’edificio di Mi.Ge., avendo il di lui dante causa segnalato la stessa nella richiesta di concessione come in proprietà aliena; il c.t.u. aveva anche segnalato che atti del 1923, 1968 e 1972 dichiaravano le particelle di parte attrice come intercluse sul lato ovest.
2.1. Il motivo – al di là di ogni considerazione sulla sua formulazione in riferimento all’art. 115 c.p.c. – è infondato. Come si evince dalla p. 6 della sentenza impugnata, la corte d’appello ha avuto ben presente la relazione a chiarimenti del c.t.u., che espressamente citata.
2.2. Al di là di ciò la censura – che propriamente avrebbe dovuto essere formulata come di “omesso esame” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si sarebbe dovuta far carico della decisività della circostanza asseritamente non esaminata, decisività che comunque appare esclusa dal compendio di elementi in senso diverso elencati dalla corte d’appello alle pp. 6 e 7 della sentenza impugnata.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione (definita peraltro error in procedendo) dell’art. 950 c.c., lamentandosi che la decisione aveva ritenuto la soluzione opposta accolta dal tribunale basata sulle sole risultanze catastali, essendo invece essa sorretta anche dalle tre risultanze documentali anzidette (stato dei luoghi da concessione edilizia del 1968, stato dei luoghi da progetto del 1972 a firma del geom. B., indicazione dell’interclusione sul lato ovest prima della realizzazione dei lavori edili) oltre che dal grafico in catasto.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Va richiamato che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, quale oggi riformulato nel senso dell’omesso esame”.
3.3. Nel caso di specie, nessun problema interpretativo dell’art. 950 c.c., viene sottoposto, essendo invece le censure riferite alla presunta erroneità della valutazioni della corte locale circa il compendio in proprietà. Trattasi dunque, sotto la veste di censura per error in iudicando (pur definito error in procedendo), di istanza di riesame di un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità.
4. Con il quarto motivo si denunciano omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente, avendo la corte d’appello ritenuto che lo stato dei luoghi risultante dalle fotografie del 2011 fosse risalente nel tempo, nell’ambito di una vetustà non contestata; al contrario, con la comparsa di costituzione in primo grado e con quella in appello (p. 4) la difesa del signor M. aveva dedotto che era avvenuta trasformazione dopo il 1986.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. La censura di omesso esame, di cui dell’art. 360, comma 1 cit., n. 5, secondo la giurisprudenza di questa corte presuppone che l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o della “contraddittorietà” della motivazione, e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928).
4.3. Nel caso di specie, esclusa ogni mera apparenza della motivazione, viceversa come detto estesa e argomentata, la censura si incentra su una presunta insussistenza della non contestazione dell’antichità dello stato dei luoghi. Orbene, dall’esame della sentenza impugnata (pp. 8 e 9) non risulta affatto che il risalire nel tempo delle opere sia stato desunto dai giudici d’appello da una non contestazione (essendo un accenno alla non contestazione effettuato solo in riferimento all’altezza del muro affermata dal c.t.p.); viceversa emerge che il dato in questione, fondato sullo stato dei luoghi obiettivamente desumibile da fotografie, sia stato fatto derivare da “fattura” e “stato di vetustà” delle opere (p. 8). Come ritenuto anche dal p.g., trattasi dunque di un apprezzamento in fatto operato dalla corte distrettuale, non contestabile in sede di legittimità, in assenza di qualsiasi omissione di esame di fatti storici.
5. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019