LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21375 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:
M.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Francesco Bonatesta, presso lo studio del quale in Ravenna, al viale della Lirica, n. 43, elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna n. 1306/18 depositato in data 19 maggio 2018.
RILEVATO
che:
– M.A., cittadino del *****, ha impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria innanzi al Tribunale di Bologna che, con decreto del 19 maggio 2018, ha rigettato il ricorso;
a sostegno della decisione il Tribunale ha evidenziato che il racconto reso dal ricorrente era inattendibile perchè in parte inverosimile e contraddittorio, e in parte generico e stereotipato; che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, in considerazione del fatto che la consultazione delle COI più recenti e accreditate non evidenziano la sussistenza nel Punjab di alcun conflitto armato in corso; che, infine, non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria;
– M.A. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non c’è replica.
CONSIDERATO
che:
– il ricorso è tardivo, perchè notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto impugnato (la notificazione del decreto risale, in base alle dichiarazioni dello stesso ricorrente, al 21 maggio 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il successivo 20 luglio);
– non può essere al riguardo accolta l’istanza di rimessione in termini, proposta dal ricorrente adducendo di non aver ben compreso, pur avendo dichiarato di aver capito, quanto riferito dal difensore a proposito dell’impossibilità da quest’ultimo rappresentata di proporre ricorso per cassazione per mancanza della necessaria qualifica di avvocato cassazionista;
– al riguardo le sezioni unite di questa Corte (con sentenze 18 dicembre 2018, n. 32725 e 22 febbraio 2019, n. 4135) hanno chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà;
– le circostanze indicate come concretamente impeditive del rispetto della perentorietà del termine di impugnazione, attinenti all’incerta comprensione della lingua italiana, non integrano il requisito dell’assolutezza del fattore estraneo alla volontà della parte, come tale connotato in senso marcatamente oggettivo, cioè indipendente da comportamenti del soggetto interessato, ma sono riconducibili al concetto di difficoltà nell’esercizio dei diritti processuali del richiedente, che, per quanto consistenti, erano, comunque, superabili con la diligenza e la prudenza imposte, secondo i principi generali dell’ordinamento, a chiunque intenda esercitare un diritto, concretizzantesi, nella specie, nell’obbligo di verificare, avendo dubbi, quanto riferito dal difensore (in termini, in una fattispecie similare, Cass. 23 luglio 2019, n. 19876); il ricorso è quindi inammissibile; nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019